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VI. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

COLIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI

BASE IMPONIBILE

ESENZIONI

AGEVOLAZIONI


Il D.L.gs. 30 dicembre 1992 n. 504, disciplinante la normativa in materia di Ici, contiene alcune
disposizioni specifiche in riferimento ai terreni agricoli, che riguardano sia le modalità di calcolo
e versamento dell’imposta, sia particolari riduzioni e agevolazioni.


COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI AI FINI ICI

Come verrà descritto di seguito, alcune agevolazioni in materia di Ici si applicano ai coltivatori
diretti ed agli imprenditori agricoli.

Al riguardo, si evidenzia che, con riferimento alle predette agevolazioni, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi
comunali tenuti dall’INPS, e soggette al versamento dei contributi obbligatori per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione da tali elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno
successivo.

BASE IMPONIBILE

TERRENI AGRICOLI

Per i terreni agricoli, ai fini della determinazione della base imponibile Ici, si considera il reddito
dominicale rivalutato del 25 per cento e moltiplicando tale risultato per 75.
Pertanto si ha:


Base imponibile terreni agricoli = [Reddito dominicale + (Reddito dominicale x 25%)] x 75

Il reddito dominicale preso in considerazione è quello risultante in catasto al 1° gennaio di ogni
anno. Si tenga presente che i redditi dominicali anche di recente attribuzione non comprendono
la rivalutazione del 25%.

ATTENZIONE:

Con riferimento ai terreni adibiti alle colture prodotte in serra mentre ai fini delle imposte dirette si assume, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, la tariffa di reddito
dominicale e agrario più elevata in vigore nella provincia, non essendo tale criterio espressamente previsto dalla normativa Ici, a tali fini il valore di riferimento per il calcolo dell'imposta dovuta è rappresentato dalla tariffa di reddito dominicale risultante in catasto.

AREE FABBRICABILI

Le stesse regole di determinazione della base imponibile previste per i terreni agricoli si applicano anche alle aree fabbricabili, cioè quelle classificate come tali nel piano regolatore o in altro strumento urbanistico, a condizione che le stesse:

• siano possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a
titolo principale;
• siano effettivamente destinate all'attività agricola (così come definita dall'articolo 2135 del codice civile) da parte dei soggetti proprietari.
Il rispetto delle due condizioni è un requisito indispensabile per l'applicazione alle aree fabbricabili della base imponibile determinata come per i terreni agricoli.

Ne deriva che, qualora le aree edificabili che hanno le citate caratteristiche, vengano concesse in
affitto, anche a familiari, non sarà possibile procedere nel modo suesposto, e il proprietario dovrà
assolvere l'Ici nei modi ordinari previsti per le aree edificabili, cioè in base al valore di mercato dell'area alla data del 1° gennaio.

Si ricorda, infine, che il comune può, comunque, disporre ulteriori condizioni per considerare
agricole le aree fabbricabili.

ESENZIONI

La disciplina Ici prevede, per i terreni agricoli, apposite esclusioni. In particolare, sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili i terreni agricoli ricadenti in zone montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (l'elencazione delle zone montane è riportata nell'allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993).

È opportuno precisare che sono esenti dall’Ici anche i fabbricati rurali ad uso abitativo asserviti al
terreno sul quale viene svolta l’attività agricola purchè siano rispettate le condizioni della ruralità
indicate nell’art. 9, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133. Si precisa, altresì, che l'ubicazione dell'abitazione rurale in un territorio
comunale diverso rispetto a quello in cui è situato il terreno agricolo, non inficia il diritto a beneficiare dell'esenzione dall'Ici, purché i due immobili (terreno e abitazione) siano situati in comuni limitrofi. Allo stesso modo possono essere considerati esenti anche i fabbricati rurali strumentali all’esercizio delle attività agricole indicate nell’art. 32 del Tuir.

Altre ipotesi di esclusione dal versamento dell'imposta riguardano:

• i terreni incolti su cui non vengono esercitate le attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse); rientrano in questa categoria i terreni pertinenziali di fabbricati industriali;
• i terreni, diversi dalle aree edificabili, sui quali le attività agricole vengono svolte in forma non
imprenditoriale (si tratta degli orticelli).

AGEVOLAZIONI

Oltre alle esenzioni di cui sopra, ai produttori agricoli sono riconosciute alcune agevolazioni nella
determinazione della base imponibile Ici.

I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli iscritti negli
elenchi previdenziali, una volta determinata la base imponibile con le modalità descritte in precedenza, il versamento dell'imposta avviene limitatamente alla parte di valore della base imponibile eccedente 25.822,84 euro e con le seguenti riduzioni:

• del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 25.822,84 euro
e fino a 61.974,83 euro;
• del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61.974,83 euro e fino a
103.291,38 euro;
• del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 103.291,38 euro e fino a
129.114,22 euro.

 

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