COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI AI FINI ICI
Come verrà descritto di seguito, alcune agevolazioni
in materia di Ici si applicano ai coltivatori
diretti ed agli imprenditori agricoli.
Al riguardo, si evidenzia che, con riferimento alle predette
agevolazioni, si considerano coltivatori diretti o imprenditori
agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte
negli appositi elenchi
comunali tenuti dall’INPS, e soggette al versamento
dei contributi obbligatori per invalidità, vecchiaia
e malattia. La cancellazione da tali elenchi ha effetto
a decorrere dal 1° gennaio dell’anno
successivo.
BASE IMPONIBILE
TERRENI AGRICOLI
Per i terreni agricoli, ai fini della determinazione della
base imponibile Ici, si considera il reddito
dominicale rivalutato del 25 per cento e moltiplicando tale
risultato per 75.
Pertanto si ha:
Base imponibile terreni agricoli = [Reddito dominicale +
(Reddito dominicale x 25%)] x 75
Il reddito dominicale preso in considerazione è
quello risultante in catasto al 1° gennaio di ogni
anno. Si tenga presente che i redditi dominicali anche di
recente attribuzione non comprendono
la rivalutazione del 25%.
ATTENZIONE:
Con riferimento ai terreni adibiti alle colture prodotte
in serra mentre ai fini delle imposte dirette si assume,
in mancanza della corrispondente qualità nel quadro
di qualificazione catastale, la tariffa di reddito
dominicale e agrario più elevata in vigore nella
provincia, non essendo tale criterio espressamente previsto
dalla normativa Ici, a tali fini il valore di riferimento
per il calcolo dell'imposta dovuta è rappresentato
dalla tariffa di reddito dominicale risultante in catasto.
AREE FABBRICABILI
Le stesse regole di determinazione della base imponibile
previste per i terreni agricoli si applicano anche alle
aree fabbricabili, cioè quelle classificate come
tali nel piano regolatore o in altro strumento urbanistico,
a condizione che le stesse:
• siano possedute da coltivatori diretti o da imprenditori
agricoli che esplicano la loro attività a
titolo principale;
• siano effettivamente destinate all'attività
agricola (così come definita dall'articolo 2135 del
codice civile) da parte dei soggetti proprietari.
Il rispetto delle due condizioni è un requisito indispensabile
per l'applicazione alle aree fabbricabili della base imponibile
determinata come per i terreni agricoli.
Ne deriva che, qualora le aree edificabili che hanno le
citate caratteristiche, vengano concesse in
affitto, anche a familiari, non sarà possibile procedere
nel modo suesposto, e il proprietario dovrà
assolvere l'Ici nei modi ordinari previsti per le aree edificabili,
cioè in base al valore di mercato dell'area alla
data del 1° gennaio.
Si ricorda, infine, che il comune può, comunque,
disporre ulteriori condizioni per considerare
agricole le aree fabbricabili.
ESENZIONI
La disciplina Ici prevede, per i terreni agricoli, apposite
esclusioni. In particolare, sono esenti dall'imposta comunale
sugli immobili i terreni agricoli ricadenti in zone montane
o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della
legge 27 dicembre 1977, n. 984 (l'elencazione delle zone
montane è riportata nell'allegato alla circolare
n. 9 del 14 giugno 1993).
È opportuno precisare che sono esenti dall’Ici
anche i fabbricati rurali ad uso abitativo asserviti al
terreno sul quale viene svolta l’attività agricola
purchè siano rispettate le condizioni della ruralità
indicate nell’art. 9, comma 3, del decreto legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133. Si precisa, altresì, che l'ubicazione
dell'abitazione rurale in un territorio
comunale diverso rispetto a quello in cui è situato
il terreno agricolo, non inficia il diritto a beneficiare
dell'esenzione dall'Ici, purché i due immobili (terreno
e abitazione) siano situati in comuni limitrofi. Allo stesso
modo possono essere considerati esenti anche i fabbricati
rurali strumentali all’esercizio delle attività
agricole indicate nell’art. 32 del Tuir.
Altre ipotesi di esclusione dal versamento dell'imposta
riguardano:
• i terreni incolti su cui non vengono esercitate
le attività agricole di cui all'articolo 2135 del
codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento
di animali e attività connesse); rientrano in questa
categoria i terreni pertinenziali di fabbricati industriali;
• i terreni, diversi dalle aree edificabili, sui quali
le attività agricole vengono svolte in forma non
imprenditoriale (si tratta degli orticelli).
AGEVOLAZIONI
Oltre alle esenzioni di cui sopra, ai produttori agricoli
sono riconosciute alcune agevolazioni nella
determinazione della base imponibile Ici.
I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli iscritti negli
elenchi previdenziali, una volta determinata la base imponibile
con le modalità descritte in precedenza, il versamento
dell'imposta avviene limitatamente alla parte di valore
della base imponibile eccedente 25.822,84 euro e con le
seguenti riduzioni:
• del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente i predetti 25.822,84 euro
e fino a 61.974,83 euro;
• del 50 per cento di quella gravante sulla parte
di valore eccedente 61.974,83 euro e fino a
103.291,38 euro;
• del 25 per cento di quella gravante sulla parte
di valore eccedente 103.291,38 euro e fino a
129.114,22 euro.