REGIME SPECIALE
Si tratta di un regime speciale di detrazione
dell’Iva. In particolare, la detrazione dell’Iva
(sia in
sede di liquidazione periodica, che in sede di dichiarazione
annuale) viene calcolata in via forfetaria mediante l’applicazione
delle percentuali di compensazione sull’ammontare delle
cessioni di
prodotti agricoli.
A CHI SI APPLICA
Il regime speciale si applica ai seguenti
soggetti:
• produttori agricoli che esercitano
individualmente o in forma associata le attività di
cui all’articolo 2135 del codice civile, a prescindere
dal volume d’affari realizzato nell’anno solare
precedente; vi rientra anche la commercializzazione di prodotti
agricoli acquistati, da parte di imprese agricole, presso
terzi, purché non sia prevalente rispetto alla commercializzazione
di prodotti propri;
• organismi di intervento in agricoltura (ad esempio
l’A.G.E.A.) a prescindere dal volume d’affari;
• cooperative di produttori agricoli
e loro consorzi che effettuano per conto dei soci la vendita
dei
prodotti conferiti.
ATTENZIONE:
Il regime speciale si applica, per i soggetti
sopra elencati, solo relativamente alle cessioni di prodotti
agricoli ed ittici elencati nella Tabella A, Parte I allegata
al D.P.R. n. 633/1972 a condizione che il loro
acquisto sia stato assoggettato ad Iva.
In seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 228/2001,
a partire dal 30 giugno 2001, il regime speciale si applica
anche:
• alla manipolazione, conservazione,
trasformazione e commercializzazione diretta dei propri
prodotti;
• alla manipolazione, conservazione, trasformazione
e commercializzazione di prodotti acquisiti
da terzi, a condizione che sia rispettato il principio della
prevalenza, e cioè che l’ammontare di
questi ultimi prodotti non sia superiore a quelli provenienti
dal proprio fondo.
ATTENZIONE:
L’attività di allevamento diretta
all’ingrasso e allo sviluppo degli animali è
ammessa al regime speciale
Iva a condizione che l’animale permanga sul fondo per
una fase apprezzabile del ciclo biologico. In tal
caso non è necessaria la connessione con il terreno
in quanto l’animale può essere allevato anche
con
prodotti totalmente provenienti dall’esterno del fondo.
Non rientra nel regime speciale l’allevamento di
bovini, suini e bufali, destinati alla produzione di carni
in quanto è necessario che gli animali vengano
ceduti vivi.
ESEMPIO:
Non è possibile applicare il regime
speciale nel caso in cui l’allevatore detenga gli animali
solo per una breve
sosta in attesa di rivenderli o di destinarli alla macellazione.
COME FUNZIONA
Il regime speciale è un regime di
detrazione dell’Iva. In altre parole, trova applicazione
con riferimento alla detrazione dell’Iva, cui si applicano
le percentuali di compensazione stabilite con appositi D.M.
mentre l’imposta relativa alle cessioni di prodotti
agricoli (esclusi i conferimenti) è determinata mediante
l’applicazione delle relative aliquote.
Pertanto, per i produttori agricoli in regime speciale permane
l’obbligo di calcolo dell’Iva eventualmente dovuta
e del versamento della stessa entro le normali scadenze valide
per tutti gli altri
contribuenti.
CALCOLO IVA
IVA a debito/credito = –
Imposta sulle vendite determinata con
le aliquote ordinarie
Imposta detraibile corrispondente alle
percentuali di compensazione
ESEMPIO:
Si supponga il caso di un produttore agricolo
che ha ceduto piante ornamentali, dallo stesso coltivate,
per un
ammontare pari a euro 5.000 esclusa Iva.
In tal caso si applicano le seguenti percentuali:
• aliquota Iva: 10%
• percentuale di compensazione: 4%
Il calcolo dell’Iva è il seguente:
• Iva relativa alle operazioni imponibili:
• Iva detraibile:
• Iva dovuta:
5.000 x 10% = euro 500
5.000 x 4% = euro 200
500 – 200 = euro 300
ATTENZIONE:
Il regime speciale si applica:
• fino al 31 dicembre 2004: a tutti
gli agricoltori indipendentemente dal volume d'affari realizzato;
• dal 1° gennaio 2005: agli agricoltori che nell'anno
precedente abbiano realizzato un volume d'affari
non superiore a euro 20.658,28 e costituito per almeno due
terzi da cessione di prodotti agricoli e ittici di cui alla
Parte I della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972 (termine
così prorogato dall’art. 2,
comma 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350).
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2005, l’applicazione
del regime speciale cesserà:
• in via generale, a partire dall’anno
solare successivo a quello in cui verrà superato il
limite di euro
20.658,28;
• con effetto immediato, nel caso, invece, in cui le
operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli
e ittici siano superiori ad un terzo delle operazioni effettuate.
OPERAZIONI ESCLUSE
Il regime speciale Iva non si applica relativamente
alle seguenti operazioni:
• cessioni di prodotti agricoli di
cui alla Parte I della Tabella A, qualora l’acquisto
derivi da atto
non assoggettato a Iva;
• cessioni di beni diversi da quelli inclusi nella Tabella
A, Parte I;
• prestazioni di servizi;
• cessione di beni inclusi nella Tabella A, Parte I,
acquisiti da terzi, qualora i prodotti acquisiti da
terzi siano superiori a quelli di produzione propria.
Per queste operazioni l’Iva si calcola nel seguente
modo:
Iva a debito/credito = –
Iva sulle vendite determinata
con le aliquote ordinarie
Iva sugli acquisti ed importazioni di beni non
ammortizzabili e sui servizi utilizzati esclusivamente
per la produzione di tali beni e servizi
Tali operazioni devono essere registrate
distintamente ed essere indicate separatamente in sede di
liquidazione e di dichiarazione annuale.
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