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REGIME SPECIALE

REGIME SPECIALE

Si tratta di un regime speciale di detrazione dell’Iva. In particolare, la detrazione dell’Iva (sia in
sede di liquidazione periodica, che in sede di dichiarazione annuale) viene calcolata in via forfetaria mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione sull’ammontare delle cessioni di
prodotti agricoli.

A CHI SI APPLICA

Il regime speciale si applica ai seguenti soggetti:

• produttori agricoli che esercitano individualmente o in forma associata le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, a prescindere dal volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente; vi rientra anche la commercializzazione di prodotti agricoli acquistati, da parte di imprese agricole, presso terzi, purché non sia prevalente rispetto alla commercializzazione di prodotti propri;
• organismi di intervento in agricoltura (ad esempio l’A.G.E.A.) a prescindere dal volume d’affari;

• cooperative di produttori agricoli e loro consorzi che effettuano per conto dei soci la vendita dei
prodotti conferiti.
ATTENZIONE:

Il regime speciale si applica, per i soggetti sopra elencati, solo relativamente alle cessioni di prodotti
agricoli ed ittici elencati nella Tabella A, Parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972 a condizione che il loro
acquisto sia stato assoggettato ad Iva.

In seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 228/2001, a partire dal 30 giugno 2001, il regime speciale si applica anche:

• alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei propri
prodotti;
• alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti acquisiti
da terzi, a condizione che sia rispettato il principio della prevalenza, e cioè che l’ammontare di
questi ultimi prodotti non sia superiore a quelli provenienti dal proprio fondo.
ATTENZIONE:

L’attività di allevamento diretta all’ingrasso e allo sviluppo degli animali è ammessa al regime speciale
Iva a condizione che l’animale permanga sul fondo per una fase apprezzabile del ciclo biologico. In tal
caso non è necessaria la connessione con il terreno in quanto l’animale può essere allevato anche con
prodotti totalmente provenienti dall’esterno del fondo. Non rientra nel regime speciale l’allevamento di
bovini, suini e bufali, destinati alla produzione di carni in quanto è necessario che gli animali vengano
ceduti vivi.

ESEMPIO:

Non è possibile applicare il regime speciale nel caso in cui l’allevatore detenga gli animali solo per una breve
sosta in attesa di rivenderli o di destinarli alla macellazione.

COME FUNZIONA

Il regime speciale è un regime di detrazione dell’Iva. In altre parole, trova applicazione con riferimento alla detrazione dell’Iva, cui si applicano le percentuali di compensazione stabilite con appositi D.M. mentre l’imposta relativa alle cessioni di prodotti agricoli (esclusi i conferimenti) è determinata mediante l’applicazione delle relative aliquote.
Pertanto, per i produttori agricoli in regime speciale permane l’obbligo di calcolo dell’Iva eventualmente dovuta e del versamento della stessa entro le normali scadenze valide per tutti gli altri
contribuenti.

CALCOLO IVA

IVA a debito/credito = –
Imposta sulle vendite determinata con
le aliquote ordinarie
Imposta detraibile corrispondente alle
percentuali di compensazione

ESEMPIO:

Si supponga il caso di un produttore agricolo che ha ceduto piante ornamentali, dallo stesso coltivate, per un

ammontare pari a euro 5.000 esclusa Iva.
In tal caso si applicano le seguenti percentuali:
• aliquota Iva: 10%
• percentuale di compensazione: 4%
Il calcolo dell’Iva è il seguente:
• Iva relativa alle operazioni imponibili:
• Iva detraibile:
• Iva dovuta:
5.000 x 10% = euro 500
5.000 x 4% = euro 200
500 – 200 = euro 300

ATTENZIONE:

Il regime speciale si applica:

• fino al 31 dicembre 2004: a tutti gli agricoltori indipendentemente dal volume d'affari realizzato;
• dal 1° gennaio 2005: agli agricoltori che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume d'affari
non superiore a euro 20.658,28 e costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti agricoli e ittici di cui alla Parte I della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972 (termine così prorogato dall’art. 2,
comma 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350).
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2005, l’applicazione del regime speciale cesserà:

• in via generale, a partire dall’anno solare successivo a quello in cui verrà superato il limite di euro
20.658,28;
• con effetto immediato, nel caso, invece, in cui le operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli
e ittici siano superiori ad un terzo delle operazioni effettuate.
OPERAZIONI ESCLUSE

Il regime speciale Iva non si applica relativamente alle seguenti operazioni:

• cessioni di prodotti agricoli di cui alla Parte I della Tabella A, qualora l’acquisto derivi da atto
non assoggettato a Iva;
• cessioni di beni diversi da quelli inclusi nella Tabella A, Parte I;
• prestazioni di servizi;
• cessione di beni inclusi nella Tabella A, Parte I, acquisiti da terzi, qualora i prodotti acquisiti da
terzi siano superiori a quelli di produzione propria.
Per queste operazioni l’Iva si calcola nel seguente modo:

Iva a debito/credito = –
Iva sulle vendite determinata
con le aliquote ordinarie
Iva sugli acquisti ed importazioni di beni non
ammortizzabili e sui servizi utilizzati esclusivamente
per la produzione di tali beni e servizi

Tali operazioni devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di
liquidazione e di dichiarazione annuale.

PASSAGGIO DAL REGIME SPECIALE A QUELLO ORDINARIO

Il passaggio dal regime speciale a quello ordinario trova applicazione per tutti i produttori agricoli:

• in qualunque momento, se decidono di optare per il regime ordinario;
• a partire dal 2005, se hanno un volume d’affari superiore a euro 20.658,28.
Il passaggio dal regime speciale a quello ordinario comporta la necessità di effettuare la rettifica
della detrazione limitatamente ai beni presenti in azienda e non ancora ceduti.

Tali beni devono risultare da apposito inventario, da redigersi senza particolari formalità.

Il credito Iva che ne deriva può essere utilizzato a partire dalla prima liquidazione periodica dell’anno.

PASSAGGIO DAL REGIME ORDINARIO A QUELLO SPECIALE

Nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello speciale, sui beni giacenti deve essere determinata l’Iva detratta nel regime ordinario.

A tal fine, il calcolo dell’Iva si effettua applicando le percentuali di compensazioni vigenti al
momento della rettifica.

La differenza che ne deriva deve essere conteggiata a debito nella prima liquidazione periodica
utile.

SVOLGIMENTO DI PIÙ ATTIVITÀ AGRICOLE

I soggetti che esercitano contemporaneamente più attività agricole, fino al 31 dicembre 2004, possono, facoltativamente, separare la contabilità. A partire dal 1° gennaio 2005, tale facoltà non sarà
più permessa e, pertanto, i produttori in regime speciale che svolgono più attività agricole dovranno gestire tali attività in maniera unitaria applicando il regime speciale, sempre se ne permangono i requisiti.

ESEMPIO:

Le imprese agricole che esercitano contemporaneamente l'attività di allevamento e quella di trasformazione del
latte, possono, fino al 31 dicembre 2004, applicare il regime Iva speciale per l'attività di allevamento ed il regime Iva ordinario per l'attività di trasformazione del latte.

 

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