CONFERIMENTI
ALLE COOPERATIVE
Il conferimento di prodotti agricoli dal
socio alla cooperativa o ad un’associazione tra produttori
al fine della successiva rivendita sono considerate cessioni
di beni.
Pertanto, le suddette operazioni:
• rilevano ai fini Iva;
• sono soggette a fatturazione (o autofatturazione);
• costituiscono volume d’affari per il socio.
MODALITÀ OPERATIVE
Le cooperative e gli enti associativi che
ricevono prodotti agricoli dai soci agricoltori operano la
detrazione forfetizzata in base alle percentuali di compensazione
sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata
in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti
eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti che possono
usufruire del regime speciale e l'ammontare complessivo di
tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti
agricoli e ittici.
Pertanto, la detrazione forfetizzata è
determinata in misura corrispondente al rapporto:
conferimenti eseguiti dai soci in regime
speciale
(conferimenti complessivi + altri acquisti e importazioni
di prodotti agricoli e ittici)
Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2005, le cooperative
agricole di trasformazione potranno
applicare la detrazione mediante la percentuale di compensazione
sulle cessioni di prodotti corrispondenti ai conferimenti
eseguiti dai produttori agricoli con volume d'affari non superiore
a
euro 20.658,28.
Inoltre, poiché il rapporto di detraibilità
può variare nel corso dell’anno, è necessario
che, in sede
di dichiarazione annuale, la cooperativa effettui il conguaglio
per l’intero anno solare.
ESEMPIO:
Si consideri il caso di una cooperativa che abbia effettuato:
• conferimenti di soci ammessi a regime speciale pari
a 1.200 euro;
• acquisti di prodotti agricoli per un ammontare pari
a 800 euro;
• vendite per un ammontare pari a euro 4.000 euro.
La detrazione forfetizzata è calcolata sul seguente
ammontare:
1.200 x 4.000
2.000
Pertanto la detrazione verrà calcolata sull’ammontare
delle vendite nel seguente modo:
• su 2.400 euro la detrazione si calcola applicando
le percentuali di compensazione;
• sulla differenza (4.000 – 2.400 = 1.600) la
detrazione si effettua nei modi ordinari.
= 2.400
Nel caso in cui alla cooperativa partecipano soci che non
possono usufruire del regime speciale,
quest’ultima deve operare, nei modi ordinari, la detrazione
dell'imposta assolta per rivalsa sui
conferimenti effettuati dai predetti soci. Stessa disposizione
si applica anche con riferimento agli
acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici.
Sui restanti acquisti e importazioni, la
detrazione è operata sull'imposta assolta, anche per
rivalsa,
in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti
conferimenti e acquisti che non
possono usufruire del medesimo regime speciale e l'ammontare
complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni
di prodotti agricoli e ittici.
Si precisa che il superamento da parte del
conferente, nel corso dell’anno, del limite di euro
20.658,28
non fa venire meno nei confronti dei soggetti conferitari
l'applicazione del regime speciale.
DICHIARAZIONE DEI SOCI
Al fine di certificare la loro posizione,
i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio
di
ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attività,
devono presentare alla cooperativa
apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere
i requisiti per rientrare nel regime speciale.
FATTURAZIONE
Come anticipato, il passaggio dei beni dal
produttore agricolo alla cooperativa costituisce cessio-
ne da assoggettare ad Iva.
A tal proposito occorre distinguere i seguenti
casi:
• conferimenti di soci in regime speciale:
la fatturazione deve essere effettuata al momento del
pagamento del prezzo;
• conferimenti di soci in regime ordinario: la fatturazione
va effettuata entro il mese successivo a
quello di determinazione del prezzo, salvo l'obbligo di fatturare
gli acconti.
L'obbligo di emissione della fattura può
essere assolto anche direttamente dalla cooperativa per
conto dei soci conferenti.
In tal caso occorrerà procedere nel
seguente modo:
• la cooperativa deve attribuire una
numerazione distinta da quella delle fatture emesse e consegnarne
una copia al produttore agricolo;
• il produttore agricolo deve rinumerare la fattura
ricevuta in base alla propria numerazione cronologica.
Se si tratta di produttore agricolo esonerato, la cooperativa
deve emettere apposita autofattura.
REGIME FORFETIZZATO PREVISTO DALL’ARTICOLO
34 BIS
Importante novità contenuta nella
legge finanziaria 2004 è costituita dall’istituzione
di un regime
forfetizzato di detrazione (alternativo al regime speciale
di cui all’articolo 34 del decreto Iva) che
si basa sulla detrazione forfetaria del 50% dell’Iva
incassata a valle sulle cessioni di beni e le prestazioni
di servizi effettuate nell’ambito delle attività
connesse di cui al terzo comma dell’articolo
2135 del codice civile. Anche in questo caso è stata
accordata all’imprenditore agricolo, in relazione allo
svolgimento di queste attività, la possibilità
di optare per il regime di detrazione ordinario.
RICEVUTA E SCONTRINO
Le cessioni di prodotti agricoli effettuate
dai produttori agricoli direttamente sul loro fondo non
sono assoggettate all’obbligo dell’emissione dello
scontrino, purché tali soggetti rientrino nel
regime speciale di detrazione d’imposta di cui all’art.
34 del D.P.R. n. 633/1972.
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