LE NUOVE DISPOSIZIONI PREVISTE
DALLA FINANZIARIA PER IL 2004
La Legge 350/2003 (finanziaria per il 2004) ha introdotto
nuove regole per la determinazione del
reddito agrario, ampliando la gamma delle attività
considerate agricole per connessione e prevedendo una nuova
modalità di determinazione del reddito di impresa per
le attività che eccedono
i limiti di reddito agrario.
Le nuove attività considerate agricole per connessione
La Finanziaria per il 2004 ha ampliato la gamma delle attività
considerate agricole per connessione. Il reddito agrario,
pertanto, dal 2004, non viene più calcolato facendo
riferimento alla nozione di “esercizio normale dell’agricoltura”,
ma sulla base del criterio di “prevalenza”, in
base al
quale si devono considerare attività agricole per connessione
tutte quelle attività dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché
non
svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o
dall’allevamento di animali, con riferimento a particolari
beni individuati ogni due anni con apposito decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze.
Il nuovo regime fiscale per le attività che eccedono
i limiti di reddito agrario
La Finanziaria per il 2004 ha poi introdotto una nuova disposizione
(articolo 56 bis del nuovo Tuir), che prevede una specifica
disciplina per le attività agricole, diverse dall’allevamento
di animali, che eccedono i limiti del reddito agrario.
In particolare, è stata prevista una nuova modalità
di determinazione del reddito di impresa per le
seguenti attività agricole:
• attività dirette alla produzione di vegetali
- per le attività dirette alla produzione di vegetali,
che eccedono i limiti del reddito agrario, in quanto esercitate
tramite l’utilizzo di strutture fisse
o mobili, anche provvisorie, con una superficie adibita alla
produzione che eccede il doppio di
quella del terreno su cui la produzione stessa insiste, il
reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il
reddito nell’ammontare corrispondente al reddito agrario
relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste
in proporzione alla superficie eccedente;
• attività connesse -per le attività dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da
quelli ottenuti prevalentemente
dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento
di animali, il reddito è determinato
applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni
registrate o soggette a registrazione
ai fini Iva, conseguiti con tali attività, il coefficiente
di redditività del 15%;
• attività dirette alla fornitura di servizi
- per le attività dirette alla fornitura di servizi
mediante
l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell’azienda normalmente impiegate nell’attività
agricola, ivi comprese le attività di valorizzazione
del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità, il reddito
è determinato applicando all’ammontare
dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a
registrazione ai fini Iva, conseguiti con
tali attività, il coefficiente di redditività
del 25%.
ATTENZIONE:
I medesimi coefficienti di redditività di cui ai punti
precedenti sono applicabili anche ai redditi derivanti
da attività agricole commerciali non esercitate abitualmente.
La Finanziaria per il 2004 ha, infatti, previsto che, in deroga
alla disposizioni ordinarie, i redditi conseguiti dai soggetti
che sono considerati come
imprenditori per la parte eccedente i limiti previsti per
le attività connesse possono essere considerati
come redditi diversi, secondo le percentuali di redditività
del 15% e del 25%.
ATTENZIONE:
I predetti regimi introdotti dalla Finanziaria per il 2004
non sono applicabili:
• alle società di capitali;
• agli enti commerciali residenti;
• alle società ed enti non residenti;
• alle società in nome collettivo e in accomandita
semplice.
PERDITA PER MANCATA COLTIVAZIONE E PER EVENTI NATURALI
Il reddito agrario si considera inesistente e quindi non
viene tassato quando si verificano le
seguenti ipotesi:
• mancate coltivazioni;
• perdite per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto
ordinario.
LE COSTRUZIONI RURALI
Non danno luogo a redditi di fabbricati, e non vanno pertanto
dichiarate in quanto il relativo reddito è già
compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali
ed eventuali pertinenze
appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni
cui servono, a condizione che siano effettivamente destinate
a:
• abitazione o a funzioni strumentali all’attività
agricola dal proprietario, dall’affittuario, dai familiari
conviventi o dai dipendenti che esercitano attività
agricole nell’azienda, per un numero di
giornate superiori a cento;
• ricovero degli animali allevati e di quelli occorrenti
per la coltivazione;
• protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti
agricoli e alle attività di manipolazione
e trasformazione di prodotti agricoli.
Ai fini del riconoscimento della ruralità, inoltre,
devono sussistere le seguenti condizioni:
• il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere
situato nello stesso comune o in comuni confinanti
e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq; se
sul terreno sono praticate colture specializzate in serra
o la funghicoltura, la superficie del terreno deve essere
almeno di 3.000 mq;
• il volume di affari derivante da attività agricole
del soggetto che conduce il fondo e risultante
dalla dichiarazione annuale Iva relativa all’anno precedente
deve essere superiore alla metà del
suo reddito complessivo relativo allo stesso anno;
• se il dichiarante è un soggetto non obbligato
alla presentazione della dichiarazione Iva, il suo
volume d’affari si presume pari al limite massimo di
20.658,28 euro.
Il reddito derivante dalle costruzioni rurali
Pur in possesso di rendita, le costruzioni rurali, destinate
sia a uso abitativo che strumentale, costituiscono una pertinenza
del fondo su cui insistono, per cui il possessore sarà
tenuto a dichiarare
esclusivamente il reddito dominicale del terreno agricolo
che, in tale caso, assorbe anche quello
dei fabbricati.
Qualora vengano a mancare i requisiti per il riconoscimento
della ruralità, la rendita attribuita ai
fabbricati rurali assume autonoma rilevanza fiscale (ai fini
dell’imposta di registro, Irpef, Ici).
ATTENZIONE:
Il carattere di ruralità, ai sensi della circolare
n. 18/T del 9 febbraio 2000 dell'Agenzia del Territorio, può
essere attestato dal medesimo soggetto interessato mediante
sottoscrizione di una apposita dichiarazione sostitutiva di
atto notorio. In ogni caso, l’autocertificazione deve
attestare l’assenza di allacciamento alle reti dell’energia
elettrica, dell’acqua e del gas.
REDDITO DA ALLEVAMENTO
L’allevamento costituisce un’attività
agricola principale. Ai fini fiscali, tale attività
genera:
• reddito agrario nel caso in cui gli animali siano
allevati con mangimi ottenuti per almeno un
quarto dal terreno;
• reddito di impresa nel caso in cui si ecceda questo
limite.
Il reddito di impresa può essere determinato:
• forfetariamente, secondo le disposizioni contenute
nell’articolo 56, comma 5 del Tuir;
• in modo ordinario, secondo le risultanze delle scritture
contabili.
Il criterio forfetario di determinazione del reddito costituisce
la normale modalità da adottare,
salva la facoltà per l’allevatore di optare per
la determinazione del reddito secondo il regime che
gli è proprio (ordinario o semplificato). L’opzione
deve essere esercitata nella dichiarazione relativa al periodo
in cui i redditi stessi sono stati prodotti.
IL CRITERIO FORFETARIO
Il reddito di impresa relativo alla parte eccedente il limite
del reddito agrario derivante da allevamento di animali allevati
con mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno può
essere calcolato in modo forfetario secondo la seguente modalità:
• attribuendo a ciascun capo (allevato con mangimi
ottenuti per almeno un quarto dal terreno)
un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile
al medesimo capo;
• moltiplicando, poi, il predetto valore per un coefficiente
idoneo a tener conto delle diverse inci
denze dei costi.
Il valore medio e il coefficiente sono stabiliti ogni due
anni con decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali (D.M. 26 marzo 2002).
ATTENZIONE:
Il criterio forfetario non è applicabile nel caso
in cui i redditi spettino alle società di capitali,
alle società
cooperative, alle società di mutua assicurazione, agli
enti pubblici e privati diversi dalle società, aventi
per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali, alle società in nome collettivo e in
accomandita semplice. Per tali soggetti, infatti, il reddito
derivante dall’allevamento è sempre reddito
d’impresa, ed è determinato sulla base di costi,
ricavi e rimanenze effettivi.
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