REGIME
A CHI SI APPLICA
COME FUNZIONA
SPECIALE
• Agricoltori con qualsiasi volume d’affari;
• Organismi di intervento in agricoltura con qualsiasi
volume d’affari;
• Cooperative di produttori agricoli e loro consorzi
con soci che hanno i requisiti per essere ammessi al regime
speciale.
• Agricoltori con volume d’affari sino a euro
20.658,28;
• Organismi di intervento in agricoltura con qualsiasi
volume d’affari;
• Cooperative di produttori agricoli e loro consorzi
con soci che hanno i requisiti per essere ammessi al regime
speciale.
• l’Iva sulle vendite si calcola applicando le
aliquote ordinarie;
• l’Iva sugli acquisti si calcola applicando sulle
vendite le percentuali di compensazione;
• l’Iva dovuta si calcola per differenza tra Iva
sulle vendite e Iva derivante dalle percentuali di compensazione.
SEMPLIFICATO
Imprese agricole:
• che nell'anno precedente hanno realizzato un volume
d'affari
compreso fra euro 2.582,28 (o euro 7.746,85 per i comuni
montani) e euro 20.658,28;
• il cui volume d'affari sia costituito per almeno due
terzi da
cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Parte
I della
Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972.
• Esonero da liquidazioni periodiche e relativi versamenti;
• Registrazione riepilogativa delle fatture;
• Versamento annuale dell’Iva dovuta calcolata
per differenza tra Iva sulle vendite e Iva derivante dalle
percentuali di compensazione.
ESONERO
Imprese agricole con volume d'affari, costituito per almeno
2/3
da cessioni di prodotti inclusi nella Tabella A, Parte I:
• non superiore a euro 2.582,28, a prescindere dal luogo
in cui esercitano l’attività;
• non superiore a euro 7.746,85, se esercitano l'attività
esclusivamente nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti,
nonché nelle zone abitate con meno di 500 abitanti,
ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle Regioni.
Esonero:
• dal versamento dell'imposta;
• dagli obblighi di fatturazione,
registrazione, liquidazione
periodica;
• dall’obbligo di presentazione
della comunicazione annuale e
della dichiarazione annuale.
ORDINARIO
Per opzione a tutti gli agricoltori in regime speciale, semplificato
e di esonero.
• Obbligatorio per gli agricoltori con volume d’affari
superiore a euro 20.658,28
• Per opzione a tutti gli agricoltori con volume d’affari
sino a euro 20.658,28, o in regime semplificato o di esonero
• l’Iva sulle vendite si calcola applicando le
aliquote ordinarie;
• l’Iva sugli acquisti si calcola applicando le
aliquote ordinarie;
• l’Iva dovuta si calcola per differenza tra Iva
sulle vendite e Iva sugli acquisti.
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