Relativamente all’Irap, sono previste specifiche disposizioni
per i produttori agricoli, in particolar modo con riferimento
alla determinazione della base imponibile ed alle aliquote
applicabili.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile Irap per gli agricoltori
è costituita dai corrispettivi soggetti a registrazione
ai
fini Iva, al netto dei seguenti elementi:
• acquisti inerenti all’attività
agricola, soggetti a registrazione ai fini Iva;
• contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli
infortuni sul lavoro;
• spese relative agli apprendisti e ai disabili;
• spese relative al personale assunto con contratto
di formazione lavoro.
Non sono ammessi in deduzione i seguenti elementi:
• costi relativi al personale (Tfr,
erogazioni a favore della generalità dei dipendenti,
ecc);
• compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente;
• costi per prestazioni di collaborazione coordinata
e continuativa;
• compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello
dipendente;
• utili spettanti agli associati in partecipazione;
• quota riferibile agli interessi passivi del canone
relativo a contratti di locazione finanziaria;
• perdite su crediti.
La base imponibile è determinata in modo analogo anche
per gli esercenti attività di allevamento di
animali di cui all’articolo 56, comma 5 del nuovo Tuir,
nonché per gli esercenti attività di agriturismo
che, ai fini delle imposte sui redditi, si avvalgono del regime
forfetario di cui alla Legge n. 413/91.
Le modalità di determinazione della
base imponibile sopra evidenziate riguardano le imprese
agricole che determinano il reddito in base alla Tariffa catastale.
Invece le società di capitali e quelle
di persone diverse dalle società semplici calcolano
la base
imponibile seguendo le regole previste per le imprese commerciali;
tuttavia, anche queste ultime
applicano l’aliquota ridotta dell’1,9%.
ATTENZIONE:
Nel caso in cui l’attività sia
esercitata in più regioni da persone fisiche, società
semplici ed enti non commerciali che svolgono attività
agricola nei limiti di cui all’art. 32 del nuovo Tuir,
la ripartizione della base
imponibile deve essere effettuata in funzione dell’estensione
dei terreni ubicati nel territorio di ciascuna
regione.
OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO
I produttori agricoli titolari di reddito
agrario di cui all’articolo 32 del nuovo Tuir possono
opta
re per la determinazione della base imponibile con modalità
analoghe a quelle previste per le
imprese a condizione che l’opzione venga esercitata
nella dichiarazione ai fini Irap.
Una volta esercitata, l’opzione ha effetto fino a revoca
e comunque per almeno 4 anni.
ALIQUOTE
La legge Finanziaria 2004 ha modificato le
aliquote Irap per i soggetti che operano nel settore agricolo
e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi,
che risultano così definite:
• per il periodo 1998-2003: 1,9%;
• per il periodo d’imposta 2004: 3,75%;
• per i periodi d’imposta successivi: 4,25%.
AGRICOLTORI IN REGIME DI ESONERO
Sono esclusi dall’Irap i produttori
agricoli che rientrano nel regime di esonero ai fini Iva,
cioè coloro che nell’anno precedente hanno realizzato
un volume d’affari non superiore a euro 2.582,28 (o
euro 7.746,85 per le attività agricole esercitate esclusivamente
nei Comuni montani con meno di
mille abitanti ovvero negli altri centri montani con meno
di 500 abitanti individuati dalla
Regione) costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti
agricoli e ittici compresi nella
prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Tali produttori agricoli, tuttavia, assumono la veste di soggetti
passivi Irap se nel corso dell’anno
hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse
da quelle sopra delineate, a meno che
ciò sia dovuto ad operazioni di cessione di beni ammortizzabili
che non concorrono alla determinazione del volume d’affari.
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