In materia di imposte indirette gli imprenditori
agricoli ed i coltivatori diretti usufruiscono di
alcune agevolazioni o riduzioni dell’imposta, in materia
soprattutto di imposta di registro.
IMPOSTA DI REGISTRO
La nota all’articolo 1 della tariffa
allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dispone che agli
atti traslativi relativi all’acquisto di terreni agricoli
e relative pertinenze, stipulati da imprenditori agricoli
a titolo principale o da associazioni o società cooperative,
si applica l’aliquota ridotta dell’8%
in luogo del 15%.
Gli acquirenti in possesso della qualifica di coltivatore
diretto assolvono l’imposta di registro e
quella ipotecaria in misura fissa, mentre gli imprenditori
agricoli a titolo principale assolvono
l’imposta di registro nella misura dell’8%.
IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE
Le imposte ipotecaria e catastale rimangono
dovute nella misura ordinaria del 2% la prima e
dell’1% la seconda.
CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI
Al fine di poter beneficiare dell’aliquota
agevolata per le imposte di registro occorre rispettare
alcune condizioni:
• l’acquirente deve produrre
al notaio che roga l’atto la certificazione della sussistenza
dei requisiti rilasciata dagli uffici provinciali dell’agricoltura;
• l’acquirente deve dichiarare, nell’atto
di acquisto, di voler conseguire la qualifica di imprenditore
agricolo ed entro tre anni dalla data del rogito deve produrre,
all’ufficio dell’Agenzia delle
Entrate nel quale è stato registrato l’atto,
apposita certificazione da cui si evince la qualifica di
imprenditore agricolo.
DECADENZA DEI BENEFICI
Si decade dal beneficio della riduzione dell’aliquota
d’imposta se non si rispettano le suddette
condizioni e nel caso in cui il terreno venga destinato ad
usi diversi da quelli agricoli entro dieci
anni dall’acquisto.
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