II. IMPOSTE SUL REDDITO
I redditi dei terreni rientrano nella categoria dei redditi
fondiari di cui agli articoli da 25 a 43 del nuovo Tuir. Essi
si dividono in:
• reddito dominicale, che va imputato al proprietario
del terreno ovvero al soggetto che possiede un diritto reale
su di essi;
• reddito agrario, che va imputato, invece, al soggetto
che esercita l’impresa agricola ai sensi dell’articolo
2135 c.c..
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