Il regime Iva semplificato si applica agli imprenditori agricoli
che possiedono determinati requisiti e si differenzia da quello
speciale, principalmente, per i ridotti adempimenti contabili.
A CHI SI APPLICA
Il regime Iva semplificato si applica alle imprese agricole
che:
• nell’anno precedente hanno realizzato un volume
d’affari compreso fra euro 2.582,28 (o euro
7.746,85 per i comuni montani) e euro 20.658,28;
• il cui volume d’affari sia costituito per almeno
due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici
compresi nella Parte I della Tabella A allegata al D.P.R.
n. 633/1972.
COME FUNZIONA
I soggetti in regime semplificato sono esonerati dall’obbligo
delle liquidazioni periodiche e dei
relativi versamenti mentre devono rispettare i seguenti adempimenti:
• emissione della fattura;
• numerazione e conservazione delle fatture emesse e
di acquisto;
• annotazione delle fatture emesse in forma riepilogativa,
distinte per aliquota, entro il termine
per la dichiarazione annuale, in apposito registro o, se tenuto,
nel registro dei corrispettivi;
• annotazione su tale registro delle fatture d’acquisto
relative a beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare
operazioni diverse;
• versamento con scadenza annuale dell’Iva a debito;
• presentazione della dichiarazione annuale.
Per le cessioni al dettaglio di prodotti agricoli è,
inoltre, previsto l’esonero dall’obbligo di rilascio
dello scontrino o della ricevuta fiscale.
CESSAZIONE DEL REGIME
In caso di superamento del limite di volume d’affari
di euro 20.658,28, questo regime cessa di
avere applicazione dall’anno successivo a quello di
superamento.
Qualora, invece, nel corso dell’anno venga superato
il limite di un terzo del volume d’affari,
mediante cessioni di prodotti non agricoli o di prestazioni
di servizi, il regime semplificato cessa
con effetto immediato.
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