PREVALENZA
DELL’ATTIVITÀ
Come accennato, le attività di trasformazione
e simili possono avere ad oggetto anche prodotti
acquistati da terzi, purché risultino prevalenti i
prodotti propri.
Al riguardo, si evidenzia che, al fine di
verificare la prevalenza, è necessario confrontare
in termini quantitativi i beni ottenuti dall’attività
agricola principale e i prodotti acquistati da terzi, fermo
restando che i prodotti acquistati devono comunque essere
prodotti agricoli (ad esempio, uva per
la produzione del vino).
Infine, aspetto più innovativo della
norma, sono ricondotte all’area dell’impresa agricola
le attività
dirette alla fornitura di servizi, a condizione che la maggior
parte delle attrezzature impiegate per
le prestazioni di servizi siano anche utilizzate normalmente
nell’azienda agricola.
Sono considerate attività agricole
anche le seguenti:
• attività di acquacoltura e
connesse attività di prelievo, sia in acque dolci,
sia in acque salmastre sempre che
i redditi che ne derivano siano prevalenti rispetto a quelli
di altre attività economiche non agricole svolte
dallo stesso soggetto;
• attività di coltivazione dei funghi;
• attività ortoflorivivaistica, a condizione
che le piante o i fiori vengano coltivati fino ad ottenere
un incremento qualitativo o quantitativo;
• attività cinotecnica.
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