Il regime di esonero riguarda gli agricoltori
che esercitano attività di piccolissime dimensioni
e
consiste in un completo esonero dagli obblighi documentali
e contabili (fatturazione, registrazione, liquidazione periodica,
versamento e dichiarazione annuale).
A CHI SI APPLICA
Il regime di esonero si applica ai produttori
agricoli con volume d’affari, costituito per almeno
2/3
da cessioni di prodotti inclusi nella Parte I della Tabella
A:
• non superiore a euro 2.582,28, a
prescindere dal luogo in cui esercitano l’attività;
• non superiore a euro 7.746,85, se esercitano l’attività
esclusivamente nei comuni montani con
meno di 1.000 abitanti, nonché nelle zone abitate con
meno di 500 abitanti, ricompresi negli
altri comuni montani individuati dalle Regioni.
Nel computo del volume d’affari sono escluse le cessioni
di beni ammortizzabili.
ATTENZIONE:
Il regime di esonero si applica anche ai
contribuenti con volume d'affari pari a zero.
COME FUNZIONA
Gli agricoltori che rientrano in tale regime
sono esonerati:
• dal versamento dell’imposta;
• dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione
periodica;
• dall’obbligo di presentazione della comunicazione
annuale e della dichiarazione annuale.
Devono, invece, conservare le fatture e le bollette doganali
relative agli acquisti e alle importazioni e le autofatture
emesse dai clienti.
Alle cessioni e ai conferimenti di prodotti
agricoli compresi nella Tabella A, Parte I, effettuati in
regime di esonero, si applicano le percentuali di compensazione.
ATTENZIONE:
Gli acquirenti da produttori agricoli esonerati
devono autofatturare gli acquisti con diritto alla detrazione
senza, comunque, alcun obbligo di versare l’imposta.
Le autofatture devono essere annotate, dagli
acquirenti, distintamente nel registro degli acquisti con
la possibilità di detrarre l’Iva sulle stesse.
CESSAZIONE DEL REGIME
Il regime di esonero cessa a partire dall’anno
solare successivo a quello in cui sia stato superato il
limite di euro 2.582,28 (o euro 7.746,85).
Se il volume d’affari rimane entro
il limite di euro 20.658,28 (sempre che sia composto per almeno
2/3 da prodotti agricoli), è possibile applicare il
regime semplificato.
Se, invece, viene superato il limite di un
terzo di cessioni di beni non agricoli, l’applicazione
del
regime di esonero cessa nel corso dell’anno stesso e
si determinano le seguenti conseguenze:
• restano applicabili, per l’intero
anno solare, le regole del regime di esonero;
• a fine anno si procede alla verifica del perdurare
del superamento del limite dei 2/3;
• entro la presentazione della dichiarazione annuale
si procede alla registrazione riepilogativa
delle autofatture e delle fatture di acquisto;
• entro lo stesso termine va liquidata l’Iva dovuta
per l’intero anno e versata quella relativa alle
operazioni non agricole.
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