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REGIME DI ESONERO

 

Il regime di esonero riguarda gli agricoltori che esercitano attività di piccolissime dimensioni e
consiste in un completo esonero dagli obblighi documentali e contabili (fatturazione, registrazione, liquidazione periodica, versamento e dichiarazione annuale).

A CHI SI APPLICA

Il regime di esonero si applica ai produttori agricoli con volume d’affari, costituito per almeno 2/3
da cessioni di prodotti inclusi nella Parte I della Tabella A:

• non superiore a euro 2.582,28, a prescindere dal luogo in cui esercitano l’attività;
• non superiore a euro 7.746,85, se esercitano l’attività esclusivamente nei comuni montani con
meno di 1.000 abitanti, nonché nelle zone abitate con meno di 500 abitanti, ricompresi negli
altri comuni montani individuati dalle Regioni.
Nel computo del volume d’affari sono escluse le cessioni di beni ammortizzabili.

ATTENZIONE:

Il regime di esonero si applica anche ai contribuenti con volume d'affari pari a zero.

COME FUNZIONA

Gli agricoltori che rientrano in tale regime sono esonerati:

• dal versamento dell’imposta;
• dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica;
• dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale e della dichiarazione annuale.
Devono, invece, conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni e le autofatture emesse dai clienti.

Alle cessioni e ai conferimenti di prodotti agricoli compresi nella Tabella A, Parte I, effettuati in
regime di esonero, si applicano le percentuali di compensazione.

ATTENZIONE:

Gli acquirenti da produttori agricoli esonerati devono autofatturare gli acquisti con diritto alla detrazione senza, comunque, alcun obbligo di versare l’imposta. Le autofatture devono essere annotate, dagli
acquirenti, distintamente nel registro degli acquisti con la possibilità di detrarre l’Iva sulle stesse.

CESSAZIONE DEL REGIME

Il regime di esonero cessa a partire dall’anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il
limite di euro 2.582,28 (o euro 7.746,85).

Se il volume d’affari rimane entro il limite di euro 20.658,28 (sempre che sia composto per almeno 2/3 da prodotti agricoli), è possibile applicare il regime semplificato.

Se, invece, viene superato il limite di un terzo di cessioni di beni non agricoli, l’applicazione del
regime di esonero cessa nel corso dell’anno stesso e si determinano le seguenti conseguenze:

• restano applicabili, per l’intero anno solare, le regole del regime di esonero;
• a fine anno si procede alla verifica del perdurare del superamento del limite dei 2/3;
• entro la presentazione della dichiarazione annuale si procede alla registrazione riepilogativa
delle autofatture e delle fatture di acquisto;
• entro lo stesso termine va liquidata l’Iva dovuta per l’intero anno e versata quella relativa alle
operazioni non agricole.

   
 

 

   
 

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