CASI PARTICOLARI: I TERRENI
CONCESSI IN LOCAZIONE
Qualora i terreni siano concessi in affitto per uso agricolo,
il reddito da dichiarare sarà sempre il
reddito dominicale, a nulla rilevando il canone di locazione
percepito. L’unica ipotesi in cui deve
essere dichiarato il canone effettivamente percepito si verifica
quando il canone effettivo risulta
inferiore all’80 per cento della rendita catastale.
Qualora, invece, i terreni vengano concessi in locazione
per altri usi, come ad esempio per esposizioni commerciali
o per lo svolgimento di altre attività, il canone riscosso
costituirà, in capo al percipiente, un reddito rientrante
nella categoria dei redditi diversi.
LE VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE DEL REDDITO DOMINICALE
La sostituzione di una coltura con altra di qualità
superiore dà luogo a variazioni in aumento,
mentre il cambiamento con una coltura di qualità inferiore
(che non dipenda da circostanze transitorie) dà luogo
a variazioni in diminuzione.
Si ha, inoltre, una variazione in diminuzione anche nel caso
di riduzione della capacità produttiva del terreno,
a condizione che ciò non dipenda da deterioramenti
intenzionali o da circostanze
transitorie.
REVISIONE DEL CLASSAMENTO
Qualora si verifichino variazioni in aumento o in diminuzione
delle variazioni del reddito dominicale, ovvero variazioni
permanenti nello stato delle colture, è possibile procedere
alla revisione
del classamento mediante:
• l’attribuzione di un’altra qualità
o classe;
ovvero
• la previsione di nuove quantità e classi.
LA DENUNCIA DELLE VARIAZIONI
Le variazioni del reddito dominicale devono essere denunciate
dal contribuente agli uffici provinciali dell’Agenzia
del Territorio (nei quali sono stati incorporati i soppressi
uffici del catasto o
U.T.E.), in conformità alla coltura in atto se difforme
da quella risultante da catasto.
Il contribuente ha l’obbligo di denunciare le variazioni
del reddito dominicale entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate
le predette variazioni, indicando la partita
catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono
e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento, se le
variazioni riguardano porzioni di particelle.
SANZIONI PER L’OMESSA DENUNCIA
Nell’ipotesi di circostanze che danno luogo a variazioni
in aumento, l’omessa denuncia nei termini previsti è
punita con la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065
euro. |