DEFINIZIONE
DI IMPRENDITORE AGRICOLO
La definizione di imprenditore agricolo è
contenuta nell’articolo 2135 del codice civile, così
come
modificato dalla cosiddetta “legge di orientamento”
(D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228).
Sulla base di tali disposizioni, l’imprenditore
agricolo è colui che esercita un’attività
diretta:
• alla coltivazione del fondo;
• alla silvicoltura;
• all’allevamento del bestiame;
• all’esercizio di attività connesse alle
precedenti.
Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento
del bestiame si intendono le attività
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o
di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare
il fondo, il bosco o le acque dolci,
salmastre o marine.
Si considerano “connesse” alle
precedenti le attività, svolte dallo stesso imprenditore
agricolo,
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione
che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del
bosco o dall’allevamento di animali; vi rientrano, inoltre,
le attività dirette alla fornitura di beni o
servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature
o risorse dell’azienda normalmente
impiegate nell’attività agricola esercitata,
comprese le attività di valorizzazione del territorio
e del
patrimonio rurale e forestale nonché le attività
di agriturismo.
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