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REGIME ORDINARIO

 

Il regime ordinario di determinazione dell’imposta permette agli imprenditori agricoli di comportarsi come tutti gli altri contribuenti Iva.

Infatti, in tale ipotesi, la determinazione dell’imposta avviene applicando le normali regole valide
per tutti i soggetti Iva.

A CHI SI APPLICA

I soggetti cui si applica il regime ordinario sono:

• sino al 31 dicembre 2004, tutti gli agricoltori in regime speciale, semplificato e di esonero che
decidono di optare per esso;
• a partire dal 1° gennaio 2005, tutti i produttori agricoli con volume d’affari superiore a euro
20.658,28 e, per opzione, tutti gli altri.
Infatti, al termine del regime transitorio fissato al 31 dicembre 2004, il regime speciale non potrà
più applicarsi ai produttori agricoli con volume d’affari superiore a euro 20.658,28 e pertanto questi ultimi passeranno al loro regime “naturale” che è, appunto, quello ordinario.

Resterà, invece, per gli altri agricoltori la possibilità di optare per il regime ordinario, così come
attualmente previsto.

COME FUNZIONA

Gli agricoltori in regime ordinario sono soggetti a tutti gli adempimenti Iva previsti per le altre
categorie di contribuenti.

Pertanto, in linea generale, devono rispettare i seguenti adempimenti:

• tenuta dei registri su cui annotare, con modalità e termini prestabiliti, i documenti previsti dalle
norme Iva, sia emessi che ricevuti;
• effettuazione delle liquidazioni periodiche, e relativo versamento dell’imposta eventualmente
dovuta;
• presentazione della dichiarazione annuale;
• presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva.

ESERCIZIO DELL’OPZIONE

Come anticipato, gli agricoltori in regime speciale possono, in qualunque momento, optare per il
regime ordinario di determinazione dell’imposta.

In tal caso l’opzione deve essere esercitata nella prima dichiarazione Iva che il contribuente deve
presentare successivamente alla scelta operata e, in caso di esonero, entro il termine previsto per
la presentazione.

Va comunque precisato che, anche in assenza di tale comunicazione (che, però, è soggetta ad una
sanzione da euro 258 a euro 2.065), l’opzione si desume dal comportamento concludente del contribuente e dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.

L’opzione è valida fino a revoca e, comunque, per almeno 5 anni. Inoltre, in caso di acquisto di beni
strumentali (di costo superiore a euro 516,46) non è possibile uscire dal regime normale se non siano
trascorsi 5 anni da quello dell’entrata in funzione dei predetti beni (10 anni per i fabbricati).

Nel caso si tratti di agricoltori in regime semplificato o di esonero, l’opzione va comunicata con la
dichiarazione Iva da presentare l’anno successivo.

In tal caso l’opzione è vincolante per almeno 3 anni e rimane valida sino a revoca.

ATTENZIONE:

Gli agricoltori che rinunciano al regime semplificato o di esonero rientrano automaticamente nel regime speciale a meno che non optino per il regime ordinario

 

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