La vendita diretta
Gli imprenditori agricoli, singoli od associati, iscritti nel registro imprese possono vendere
direttamente in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende. Ciò è consentito nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di riferimento e comunicando all’Amministrazione Comunale attraverso una «dichiarazione di inizio attività di vendita prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura o allevamento dalla propria azienda» (articolo 3 Legge 59/1963; art. 4 D. Lgs. 228/2001 e articolo 19 Legge 241/1990) secondo le seguenti modalità:
-in azienda;
-in forma itinerante;
-in locale aperto al pubblico;
-commercio elettronico;
-su aree pubbliche in forma non itinerante (in tal caso, ove si intenda ottenere l’assegnazione di un posteggio su area pubblica, è necessario allegare alla presente comunicazione la specifica modulistica predisposta dai singoli comuni) Anche in questo caso dovranno essere comunicati al Registro delle Imprese gli estremi della comunicazione. |