Disposizioni generali in materia di sicurezza
Compete al datore di lavoro l'obbligo di:
-valutare i rischi aziendali con metodi adeguati; fino a 10 dipendenti basta
l’autocertificazione;
- elaborare una relazione sulla valutazione dei rischi;
- formare i lavoratori;
- informare i lavoratori dei rischi inerenti alla loro mansione;
- individuare le misure di prevenzione e protezione;
- ridurre i rischi alla fonte;
- assicurare il controllo sanitario dei lavoratori;
- mettere a disposizione dei lavoratori i mezzi di protezione e prevenzione;
- migliorare la sicurezza dei macchinari con dispositivi adeguati;
-tenere un registro aggiornato degli infortuni che comportano un’assenza superiore a un
giorno.
Lo stesso datore di lavoro deve, poi, nominare il Responsabile del "Servizio Prevenzione e
Protezione", i lavoratori incaricati del servizio di prevenzione incendi, evacuazione in caso
di pericolo e di pronto soccorso nonché il medico competente.
Compete ai lavoratori l'obbligo di:
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite;
- utilizzare correttamente i macchinari;
-segnalare immediatamente i rischi e le eventuali deficienze nei mezzi di protezione e
sicurezza;
- sottoporsi ai controlli sanitari;
- non manomettere o alterare i macchinari e le relative protezioni;
-partecipare ai corsi di formazione sull’uso dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione
Individuale) e delle attrezzature.
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