Il moderno agricoltore
La norma del Codice Civile è stata riscritta dal Decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, attuativo della delega per la modernizzazione dei settori pesca, foreste e agricoltura (n. 57 del 5 marzo 2001) che, all’art. 1 scrive così:
«1. L’art. 2135 del Codice Civile è sostituito dal seguente: "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazioni del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazioni del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di in ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge".
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico». |
Professionalità e attività connesse
È indispensabile che l’imprenditore agricolo nella conduzione dell’impresa agricola risponda a criteri di professionalità (attività svolta in modo stabile e continuativo) ed economicità (risultato economico positivo generato da operazioni sul mercato) senza le quali non può esservi impresa.
L’imprenditore agricolo è definito a titolo principale se:
-dedica all’attività agricola almeno due terzi del proprio lavoro complessivo;
-ricavi dalla stessa attività almeno due terzi del proprio lavoro complessivo;
-abbia la necessaria capacità professionale.
Si presume l’esistenza di quest’ultimo requisito quando il soggetto interessato abbia:
-esercitato per almeno un triennio attività agricola come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo;
-un titolo di studio diploma di scuola agraria , o istituto tecnico professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario prevalente, laurea nel settore agrario e veterinario, delle scienze naturali.
Rientrano pertanto tra gli imprenditori a titolo principale:
-le persone fisiche
-le cooperative agricole
-le associazioni professionali di imprenditori agricoli;
-le società di persone
-le società di capitali
Le attività connesse sono consentite, ma non devono prevalere rispetto all'attività agricola
principale. |
Il Coltivatore Diretto
Il Coltivatore Diretto si differenzia dall’imprenditore agricolo perché oltre a possedere i requisiti di tempo, reddito e capacità professionale ha le seguente caratteristiche:
-si dedica insieme alla famiglia alla coltivazione del fondo e all'allevamento del bestiame.
In questo caso la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non deve essere inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento del bestiame;
-possiede il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione del fondo o nell’allevamento del bestiame. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si dedica in modo esclusivo o almeno prevalente a tale attività. Per attività prevalente si intende quella che impegna il Coltivatore Diretto per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisce per lo stesso la maggior fonte di reddito. |