La legge di orientamento e la multifunzionalità
Come si è detto all’inizio il settore agricolo fino al 2001 era regolato dall’art. 2135 del Codice Civile, quello che definiva "Imprenditore agricolo" chi «esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse, intendendo per attività connesse quelle dirette alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura». In attuazione della delega per la modernizzazione nei settori dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura, sono stati emanati i decreti legislativi n. 226, 227 e 228 nel maggio 2001 contenenti le disposizioni per l’orientamento e la modernizzazione dei settori di cui sopra. Nasce in quel momento la cosiddetta "Legge di orientamento" che apre nuove opportunità a chi opera nei vari comparti del settore agricolo. Per la prima volta si considera espressamente attività agricola la fornitura di servizi finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e si riconosce la molteplicità (multifunzionalità) dei ruoli dell’agricoltura. L’innovazione di questa legge sta nel sostenere sul piano giuridico sia lo svolgimento delle attività principali che lo sfruttamento dell’intero ciclo produttivo dell’impresa ed accompagna i rapporti con il mercato e con i consumatori. Il rapporto diretto con il consumatore viene facilitato dalle semplificazioni procedurali. Per la vendita diretta basta una comunicazione di inizio attività al Comune di competenza, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, e viene sottratta allo stesso la discrezionalità sulla concessione della autorizzazione. Si consente agli imprenditori agricoli di vendere anche prodotti acquistati presso terzi, purché quelli ottenuti direttamente nelle proprie aziende siano prevalenti. La multifunzionalità si concretizza nell’agriturismo ma anche nella stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione per la fornitura di servizi ambientali da parte delle imprese agricole, nonché nella possibilità di concludere contratti di collaborazione con la stessa. Molte altre opportunità sono contenute nel decreto legislativo che si compone di cinque capi per complessivi 36 articoli e disciplina la maggior parte degli oggetti previsti dalla Legge n. 57. Mancano ancora regolamenti per le materie inerenti l’internazionalizzazione delle imprese agricole, lo sviluppo occupazionale nel settore, la definizione di strumenti finanziari innovativi, l’introduzione di regole per l’apprendistato e il lavoro atipico. Il decreto è, comunque, un provvedimento di orientamento e di modernizzazione utile come presupposto per scelte di politica economica che dovranno portare a nuove discipline di carattere tributario, previdenziale e occupazionale del settore. |