L’assunzione di manodopera: lavoratori agricoli subordinati
I titolari d'impresa agricola quando assumono personale destinato a lavorare nell'azienda
sono tenuti ad assolvere a vari adempimenti che qui si riassumono schematicamente:
a) compilare la "Denuncia aziendale" (prevista dall'art. 5 del Decreto Legislativo 375/93 e
dal comma 3 dell'art. 9-ter della Legge n. 608/96) e inviarla all'INPS. Occorre indicare la
ragione sociale i dati anagrafici del titolare aziendale, la ripartizione colturale e le
relative superfici catastali, descrizione del parco macchine e tutti i dati catastali
dell'Azienda agricola;
b) richiedere all'INPS il Registro d'Impresa del tipo previsto in funzione del numero
ipotetico di giornate attribuite all'Azienda. Si richiede il Registro Ordinario quando il
numero ipotetico di giornate è superiore a 270 o il Registro Semplificato quando le
giornate sono inferiori a 270. Nel Registro d'Impresa sono riportati i dati anagrafici del
lavoratore e il numero a preventivo delle giornate svolte in azienda;
c) Compilare il Registro d'Impresa entro 5 giorni dall'assunzione. Il Registro è composto da
cinque copie: una destinata all'INPS, una all'Ufficio di collocamento, una al dipendente
che deve firmare per accettazione, mentre le ultime due restano in Azienda;
d) Comunicare all'INAIL entro il giorno stesso i nominativi del personale assunto per
garantire la copertura assicurativa del dipendente. L'invio può avvenire tramite fax;
e) Compilare e recapitare al dipendente ogni mese la "Busta Paga" che serve per la
determinazione del compenso in funzione delle giornate svolte in azienda;
f) Denunciare all'INPS con cadenza trimestrale le giornate svolte dal dipendente in azienda.
I dati vengono poi elaborati dallo stesso Istituto per determinare gli importi che il titolare
dell'azienda deve versare per le quote pensionistiche e assicurative dei dipendenti.
Sgravi per le zone agricole svantaggiate
I datori di lavoro che operano nelle zone classificate come svantaggiate o montane hanno
diritto a una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli
antinfortunistici, del 40% se in territorio svantaggiato e del 70% se in territorio montano.
L'agevolazione si applica solo sulla quota a carico del datore di lavoro e spetta per tutte le
categorie di dipendenti. L'art. 2 del Decreto Legislativo 146/97 ha disposto la classificazione
delle zone agricole svantaggiate e montane ai fini del riconoscimento delle agevolazioni
contributive in favore dei datori di lavoro agricolo ivi operanti, demandando la concreta
attuazione al CIPE che con le delibere n. 42/2000 e n. 13/2001 ha riclassificato le zone e
ricalcolato le agevolazioni spettanti. Il nuovo sistema classificatorio e agevolativo decorre
dal 1° gennaio 2000 e sarà sottoposto a revisione il 1° gennaio 2005. |