I docenti precari, che non sono ancora
abilitati all'insegnamento, hanno tempo fino al 22 dicembre
prossimo per presentare la domanda di partecipazione ai prossimi
concorsi abilitanti. L'ultima chanche prima della Riforma
Moratti. Possono partecipare i docenti non di ruolo, privi
di abilitazione specifica, che abbiano almeno 360 giorni di
insegnamento nel periodo compreso tra il 1° settembre
1999 e il 6 giugno 2004. Si può partecipare solo a
un corso abilitante e la frequenza non è incompatibile
con altri corsi universitari. I corsi sono organizzati dalle
Università o da Istituti di alta cultura e si tengono
per due pomeriggi la settimana e per tutta la giornata del
sabato. Scuola dell'infanzia Il titolo di accesso ai corsi
per la scuola dell'infanzia è il diploma di scuola
magistrale o di istituto magistrale o un titolo di studio
dichiarato equivalente, purché conseguiti entro l'anno
scolastico 2001/2002. È necessario, inoltre, essere
privi della specifica abilitazione all'insegnamento e bisogna
essere in grado di vantare almeno 360 giorni nella scuola
dell'infanzia statale, paritaria o autorizzata o nella scuola
primaria statale, paritaria o parificata. Il servizio, per
essere considerato valido, deve essere stato prestato nel
periodo che va dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004.
Scuola primaria Per i corsi della scuola primaria il titolo
di accesso è il diploma di istituto magistrale o un
titolo di studio dichiarato equivalente, purché conseguiti
entro l'anno scolastico 2001/2002. Anche per la scuola elementare,
per essere ammessi ai corsi è necessario essere privi
dell'abilitazione specifica e bisogna essere in grado di vantare
almeno 360 giorni di servizio maturati dal 1° settembre
1999 al 6 giugno 2004. Il servizio è valido sia se
prestato nelle materna che nell'elementare. Scuola secondaria
Per la scuola secondaria i titoli validi sono: il diploma
di laurea, del diploma di accademia di belle arti, del diploma
di istituto superiore delle industrie artistiche, del diploma
Isef (Istituto superiore di educazione fisica)o della laurea
in scienze motorie. Il titolo deve coincidere con quello previsto
per l'accesso alla graduatoria corrispondente. Gli aspiranti
possono essere ammessi solo se privi dell'abilitazione specifica
e se in possesso di 360 giorni di servizio prestati dal 1°
settembre 1999 al 6 giugno 2004. Per raggiungere i 360 giorni
è possibile sommare al servizio effettuato nella secondaria
anche periodi prestati in altri gradi e ordini di scuola.
Per quali classi di concorso I corsi saranno attivati per
tutte le classi di concorso che non sono state coinvolte nelle
precedenti tornate di abilitazioni riservate, indette con
i decreti 100/2004 e 21/2005. E dunque non saranno indetti
nuovamente corsi abilitanti per il sostegno, per le classi
di concorso degli insegnati tecnico-pratici e per le classi
di concorso musicale (A031, A032 e A077). Fatta eccezione
per le classi di concorso A031 e A032, per le quali saranno
organizzati nuovi corsi che, però, saranno destinati
ai laureati Dams (Discipline dell'arte della musica e dello
spettacolo), che siano in grado di vantare il piano di studi
prescritto per ottenere l'accesso alle rispettive classi di
concorso, che erano stati esclusi dalle abilitazioni riservate
indette precedentemente. Accesso a un solo corso È
consentita la partecipazione a un solo corso abilitante. Coloro
che hanno partecipato, stanno partecipando o hanno concluso
uno dei corsi speciali, attivati ai sensi del decreto ministeriale
n. 100 dell'8 novembre 2004 e del decreto ministeriale n.
21 del 9 febbraio 2005, non possono partecipare ai nuovi corsi.
Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, però, l'amministrazione
sarebbe orientata a consentire l'accesso ai nuovi corsi se
gli interessati dovessero rinunciare a frequentare quelli
già attivati, ma non conclusi. Nel qual caso, però,
non potrebbero più recuperare le somme già versate
a titolo di tasse di ammissione e frequenza. Il corso e l'università
L'iscrizione ai corsi speciali abilitanti è compatibile
con l'iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica,
corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, master e
corsi di perfezionamento universitari. Divieto di accesso
ai docenti di ruolo Non possono partecipare ai corsi speciali
i docenti che, al momento della presentazione della domanda
di partecipazione ai corsi stessi, sono in servizio con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado
di scuola statale. Corsi entro il 2005/2006 I corsi si svolgeranno
nell'anno accademico 2005/2006, secondo il calendario che
sarà fissato dalle competenti università e accademie.
E si terranno nelle sedi che saranno individuate sulla base
di una apposita intesa tra il rettore dell'università
o il direttore dell'accademia interessata e il direttore del
competente ufficio scolastico regionale. Frequenza settimanale
In linea di massima, le lezioni si terranno due giorni a settimana,
nelle ore pomeridiane e nell'intera giornata del sabato. Fermo
restando la possibilità di diverse articolazioni, fissate
dalle università e accademie, in relazione a specifiche
esigenze dei corsisti e all'organizzazione di fasi intensive,
da concentrare nei periodi di sospensione delle attività
didattiche delle istituzioni scolastiche. Corsi anche interregionali
Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati,
sarà possibile l'organizzazione dei corsi a livello
provinciale, regionale e, in ultima analisi, interregionale,
attraverso intese tra i direttori regionali e le strutture
didattiche universitarie e accademiche interessate. Questo,
per superare le eventuali difficoltà, anche economiche,
dei singoli atenei. Numero chiuso Il contingente dei posti
e il numero massimo di candidati da ammettere ai corsi sarà
determinato da ciascuna università o accademia, di
intesa con il direttore regionale, tenuto conto della disponibilità
di strutture idonee, di personale docente e non docente e
delle dotazioni didattico-strumentali. Minimo dieci per corso
Di norma, non potranno essere attivati corsi con un numero
di iscritti inferiore a dieci. Deroghe in diminuzione potranno
essere consentite, previe intese tra università, accademie
e direttori regionali interessati, qualora dovesse rendersi
possibile la partecipazione dei corsisti ad attività
didattiche comuni e trasversali ai più corsi, anche
a distanza. Docenti già ammessi in attesa Le università
e le accademie dovranno consentire l'accesso ai corsi anche
ai docenti che, iscritti a pieno titolo ai corsi indetti con
il decreto ministeriale 21 del 9 febbraio 2005, non hanno
potuto frequentarli per mancata attivazione dei corsi. A questo
proposito saranno disposte le opportune aggregazioni dei corsi.
Qualora non dovesse essere possibile procedere a queste aggregazioni,
si potrà consentire che gli interessati si iscrivano
al secondo anno della Scuola di specializzazione all'insegnamento
secondario (Ssis), fermo restando il rilascio del relativo
diploma di abilitazione. Abilitati con riserva I docenti precari
che non hanno beneficiato dello scioglimento della riserva
previsto dall'articolo 2, comma 7-bis, della legge n. 143/04,
perché non hanno completato il requisito dei 360 giorni
di servizio nel periodo compreso tra il 27 aprile 2000 e il
29 ottobre 2000, potranno ottenere eventuali crediti per abbreviare
la durata dei corsi. I crediti saranno validi solo per la
stessa abilitazione a cui si riferiva l'abilitazione con riserva.
Inglese alle elementari Limitatamente ai corsi speciali per
il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella
scuola primaria, è prevista una prova iniziale di idoneità
linguistica per accedere al modulo concernente i fondamenti
e la didattica della lingua inglese. L'obbligo di frequenza
La frequenza dei corsi è obbligatoria. È consentito
un massimo di assenze non superiore al 30% delle ore complessive
del corso. Non è previsto alcun tipo di esonero dagli
obblighi di servizio, fatta salva la fruizione dei permessi
per il diritto allo studio, che saranno concessi previa riapertura
dei termini di presentazione della domanda e, dove necessario
e possibile, anche in esubero rispetto al contingente di profilo,
e comunque, nel limite del contingente complessivo fissato,
sulla base di criteri stabiliti dal competente direttore regionale.
Abbreviazioni per chi ha i titoli Sarà possibile ottenere
una riduzione della durata del corso, rispetto a quella prevista,
entro il limite del 20% del totale delle ore, per competenze
disciplinari certificate da titoli accademici o da attestati
di frequenza ai corsi di perfezionamento. Tirocinio I direttori
regionali, le università e le accademie avranno cura
di stipulare appositi accordi-quadro che disciplinino aspetti
particolari riguardanti sia lo svolgimento dei corsi, ed in
particolare, le attività di tirocinio nelle istituzioni
scolastiche, da assolvere, dove possibile, nello svolgimento
del servizio scolastico, sia la partecipazione a specifiche
attività didattiche o tecnico-pratiche, non presenti
nelle università o nelle accademie, da affidare al
personale delle istituzioni scolastiche competenti. L'esame
finale I corsi si concluderanno con un esame finale, avente
valore di esame di stato. Coloro che supereranno l'esame finale
conseguiranno l'abilitazione o idoneità all'insegnamento
su posto o classe di concorso o ambito disciplinare per il
quale avranno partecipato. I docenti della scuola primaria
conseguiranno, con il superamento dello specifico esame finale,
anche l'idoneità all'insegnamento della lingua inglese.
Scadenza: 22 dicembre 2005
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