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Rigettato il ricorso della Polisportiva Santo Stefano inerente lo 0-3 subito a “tavolino” in favore del Real Santo Stefano. Di seguito la delibera della commissione disciplinare.
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l’arbitro a chiarimenti;
RILEVA
il giudice sportivo ha sanzionato per come in epigrafe la posizione irregolare del calciatore Bouyoussef Mohamed non tesserato al momento della disputa della gara Real Santo Stefano – Polisportiva Santo Stefano del 27 gennaio 2013. La reclamante sostiene che il citato calciatore non abbia preso parte alla gara in quanto al 25° minuto del secondo tempo a subentrare fu altro compagno cioè Quablane Fahd.
L’arbitro ascoltato telefonicamente a chiarimenti ha smentito tale assunto confermando la partecipazione di Bouyoussef Mohamed. Il reclamo è, pertanto, da rigettare e le sanzioni, anche quelle irrogate ai tesserati, da confermare.
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