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L’US Palmese del Presidente Carbone dovrà sobbarcarsi anche una spesa di circa 9.300 euro, a causa di una vertenza dell’allenatore Giuseppe Giovinazzo che, dalla vecchia dirigenza, non aveva ricevuto i compensi concordati per le prestazioni relative alla stagione 2011-2012.
2.500 euro circa dovranno essere invece pagati dall’Arsenal Trebisacce a mister Rusciani.
Di seguito quanto pubblicato dal Collegio Arbitrale
VERTENZA: all. Giuseppe GIOVINAZZO / U.S. PALMESE (78/23)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS
Con ricorso del 3 dicembre 2012 l’allenatore dilettante sig. Giuseppe Giovinazzo, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della U.S. Palmese partecipante al campionato di Eccellenza della regione Calabria nella stagione sportiva 2011/2012.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 30 settembre 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) in sette rate di € 1.000,00 (mille/00) le prime sei ed di € 1.500,00 (millecinquecento/00) l’ultima ciascuna con scadenza l’ultimo giorno dei mesi di ottobre,novembre e dicembre 2011 e gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2012.
Con il reclamo in esame, il signor Giovinazzo, chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S. Palmese di corrispondergli l’importo di 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per il residuo del premio di tesseramento concordato e non percepito, richiede inoltre € 1.713,60 (millesettecentotredici/60) per le spese di indennità chilometrica da lui sostenute durante il periodo da ottobre 2011 ad aprile 2012, spese per le quali fornisce un dettagliato ed esaustivo calcolo infine sulle predette somme domanda gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Comitato Regionale Calabria della LND, su richiesta del 20 marzo 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del 22 marzo successivo ha comunicato il regolare deposito dell’accordo economico avvenuto il Io ottobre 2011 di cui fornisce una copia.
La Società convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con Raccomandata A.R. del 30 gennaio 2013 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla faceva pervenire, anche perché detta comunicazione scritta non è stato possibile consegnarla in quanto sulla busta restituita alla Segreteria di questo Collegio è stata apposta, dal competente Ufficio Postale, la dicitura “compiuta giacenza – al mittente 9/3/13”.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la mancata consegna della raccomandata alla U.S. Palmese dipende esclusivamente o dall’inerzia della stessa all’invito di andare a ritirare la missiva o eventualmente dall’onere che aveva la società di segnalare tempestivamente un eventuale cambiamento di indirizzo e che pertanto questa circostanza non può essere un valido motivo di non accoglimento della richiesta proposta dall’allenatore signor Giuseppe Giovinazzo ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della U.S. Palmese di corrispondere all’allenatore signor Giuseppe Giovinazzo la somma di € 9.323,60 (novemilatrecentoventitre/60) così determinata: quanto ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per il saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012, quanto ad € 1.713,60 (millesettecentotredici/60) per le spese di indennità chilometrica ed € 110,00 (centodieci/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. L’importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
VERTENZA: ali. Francesco RUSCIANI / AC ARSENAL TREBISACCE ( 87/23 )
ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Mauro DALL’AGLIO
L’allenatore dilettante di base, iscritto nei ruoli del S.T.F., Francesco Rusciani,con ricorso presentato il 7/01/2013,dichiara di aver prestato la propria opera di allenatore della prima squadra per la Società A.C. Arsenal Trebisacce, militante nel campionato di la categoria calabra girone A per la stagione 2011/2012.
Con scrittura privata redatta in data 18.08.2011, regolarmente depositata, ha pattuito un compenso annuo di € 6.000,00 da pagarsi in sei rate di € 1.000, netti alla fine dei mesi di settembre, novembre, dicembre 2011 e gennaio, marzo ed aprile 2012.
L’allenatore lamenta la mancata corresponsione di € 2.500,00 come da accordo sottoscritto, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria della somma.
La Società convenuta, regolarmente invitata da parte della Segreteria di questo Collegio, ha contro dedotto.
La stessa riconosce di aver rinegoziato l’accordo e di aver corrisposto all’allenatore € 1.000,00 con assegno incassato in data 21 ottobre 2011 e di aver pattuito otto rimborsi spese da € 625,00. Esibisce le copie di n. sei rimborsi spese relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2011, gennaio, febbraio e marzo 2012. Il rimborso di marzo non è quietanzato dall’allenatore. L’allenatore signor Francesco Rusciani ha controdedotto in data 28 febbraio 2013. Lo stesso conferma di aver incassato l’assegno di € 1.000,00 e di avere percepito solo quattro rimborsi mensili per un totale di € 2.500,00.
Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti; precisa quanto segue:
la società A.C. Arsenal Trebisacce ha documentato n. 5 rimborsi spese quietanzati dall’allenatore, mentre lo stesso dichiara di averne incassato solo quattro.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla Società A.C. Arsenal Trebisacce di corrispondere per intero i restanti tre rimborsi spese pari ad € 1.875,00. Si liquidano interessi equitativamente calcolati in € 88,00 per un totale complessivo dovuto di € 1.963,00.
Nulla è dovuto, infine, per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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