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Gara del 30/10/2010 S.CRISTINA – CAULONIA 2006
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Com. Uff. n.50 del 4.11.2010;
letto il ricorso della società Caulonia 2006 con il quale la società ha richiesto di irrogarsi la perdita della gara alla società S.Cristina per avere la società quest’ultima schierato due calciatori stranieri in violazione dell’art. 40 delle NOIF;
rilevato, dagli atti in ufficio, che il calciatore URSU George nato il 20/01/1990 identificato con il n.15 risulta essere regolarmente tesserato per la società S. Cristina;
rilevato, altresì, che il calciatore POP Ioan Bogdan nato il 7/01/1992 identificato con il n.2, non risulta tesserato per la società S. Cristina, e quindi non aveva titolo a partecipare alla predetta gara;
delibera
1) infliggere alla società F.C. S. CRISTINA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3;
2) inibire il dirigente accompagnatore della società S. Cristina Sig. MEZZATESTA Antonino fino al 10/12/2010;
3) infliggere al calciatore POP Ioan Bogdan la squalifica di una gara da scontarsi al momento di un suo eventuale tesseramento alla F.I.G.C..
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