Serie D girone I, decisioni del giudice sportivo

Giudice-decisioni

Questo post é stato letto 20210 volte!

Giudice decisioni
Giudice decisioni

PREANNUNCI DI RECLAMO

GARA DEL 6 NOVEMBRE 2011 BATTIPAGLIESE – ACIREALE CALCIO 1946 SRL

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società BATTIPAGLIESE avverso l´esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione in merito.

GARA DEL 6 NOVEMBRE 2011 NUVLA SAN FELICE – CALCIO ACRI

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società CALCIO ACRI avverso l´esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione in merito.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 6 NOVEMBRE 2011
IN BASE ALLE RISULTANZE DEGLI ATTI UFFICIALI SONO STATE DELIBERATE LE SEGUENTI SANZIONI DISCIPLINARI.

A CARICO DI SOCIETÀ

€ 800,00 LICATA 1931
Per avere propri sostenitori fatto oggetto uno degli A.A. del lancio di sputi alcuni dei quali attingevano l´Ufficiale di gara.

€ 300,00 SANT ANTONIO ABATE
Per avere propri sostenitori in più occasioni, fatto uso di fischietti simili a quello dell´Arbitro traendo in inganno i calciatori della squadra ospite.

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell´art. 19 del C.G.S. per 4 gare effettive al Sig. RASO GIUSEPPE (CITTANOVA INTERPIANA C.)
Nel corso dell´intervallo tra il primo ed il secondo tempo entrava, in compagnia di persona non identificata, nello spogliatoio arbitrale e rivolgeva agli Ufficiali di gara espressioni dal contenuto gravemente minaccioso ed intimidatorio del genere ” non fate i protagonisti altrimenti non uscite di qui”.
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell´art. 19 del C.G.S. per 2 gare effettive al Sig. MESSINA CARMELO (ACIREALE CALCIO 1946 SRL)
Per avere protestato nei confronti dell´Arbitro con termini gravemente irriguardosi, allontanato.

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell´art. 19 del C.G.S. per 1 gara effettiva al Sig. LOVULLO GAETANO (LICATA 1931)
Per condotta non regolamentare, allontanato.

A CARICO DI CALCIATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TEDESCO COSIMO (NUOVA COSENZA CALCIO SRL)
Per avere, in azione di gioco, ma con il pallone lontano, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.

MUNAO GIULIANO (NUVLA SAN FELICE)
Calciatore in panchina, per recuperare il pallone tenuto da un calciatore avversario colpiva il medesimo con una testata al viso facendolo cadere a terra.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SIFONETTI GIUSEPPE (SANT ANTONIO ABATE)
Per avere poggiato entrambe le mani sul viso di un calciatore avversario facendolo cadere a terra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MORELLI MASSIMO (SAMBIASE 1962)

GODINO LORENZO (ACIREALE CALCIO 1946 SRL)
BILOTTA BRUNO (CALCIO ACRI)
FERRARO PASQUALE (NUVLA SAN FELICE)
DE PANTIS FRANCESCO (SAMBIASE 1962)
IMPICCICHE MICHELE (SPORT CLUB MARSALA 1912 SRL)
MANZO LUIGI (VALLE GRECANICA).

Questo post é stato letto 20210 volte!

Author: Cristina

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *