Questo post é stato letto 28490 volte!
Gara del 6/ 2/2011 AIELLO CALABRO – COLOSIMI
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.101 del 10.2.2011, letti gli atti ufficiali della gara ed il reclamo proposto dalla società Colosimi con il quale la stessa chiede che alla società Aiello Calabro sia inflitta la punizione sportiva della gara o in subordine la ripetizione della stessa per i seguenti motivi:
1) poiché nel corso di tale gara un proprio calciatore (Martire Antonio) sarebbe stato aggredito da una persona estranea entrata abusivamente sul terreno di gioco ed espulso per la sua conseguente reazione lasciando la propria squadra in inferiorità numerica e diminuendone il potenziale atletico;
2) per la presunta irregolare posizione di tesseramento del calciatore Libero Massimo (nato il 2.11.1977) riconosciuto con documento n. AS7036557 del Comune di Rende ed identificato in distinta della S.S. Aiello Calabro con il n.1;
lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla S.S. Aiello Calabro;
letto il rapporto dell’arbitro dal quale risulta che il calciatore Martire Antonio della S.S.D. Colosimi è stato espulso al 38º del secondo tempo unitamente al calciatore Provenzano Giuseppe della S.S. Aiello Calabro per rissa e che solo successivamente a tale espulsione, mentre si avviava agli spogliatoi, è stato aggredito da persona estranea, sul terreno di gioco;
vista, altresì, la certificazione dell’Ufficio Tesseramento dell’11.2.2011 di questo Comitato dalla quale risulta che il calciatore Libero Massimo, nato il 2.11.1977 – matricola 2931796 – risulta tesserato con la Società Pol. San Lucido (matricola 75593) e che il preteso svincolo di detto calciatore ex art.107 NOIF da parte della società di appartenenza San Lucido – contrariamente a quanto sostenuto nelle proprie controdeduzioni della S.S. Aiello Calabro – non risulta essere mai pervenuto a questo Comitato tanté che il predetto calciatore non è stato incluso nella lista dei calciatori svincolati pubblicata con il C.U. n.78 del 3.1.2011, nè avverso tale non inclusione è stato proposto alcun ricorso da parte della società San Lucido nei termini di trenta giorni previsti dall’art.107 c.5 NOIF;
rilevato, altresì, che nelle controdeduzioni della società Aiello Calabro risulta allegata copia di una presunta lista di svincolo suppletiva dei calciatori Massimo Libero e Massimiliano Alessandro che – a detta della controdeducente – la società Pol. San Lucido avrebbe inviato a questo Comitato in data 11.12.2010 con raccomandata n.13649114497-6 la cui ricevuta di accettazione postale la controdeducente ha allegato in copia;
constatato che con la predetta raccomandata n.13649114497-6 dell’11.12.2010 questo Comitato – Ufficio Tesseramento – non ha ricevuto da parte della società San Lucido la lista di svincolo dei calciatori sopra citati, bensì le liste di trasferimento dei calciatori Scarpelli Andrea e Salerno Franco;
visto l’art. 17 del C.G.S.;
delibera
1) accogliere il reclamo proposto dalla società Colosimi e di irrogare alla società S.S. AIELLO CALABRO la punizione sportiva della perdita della gara (Aiello Calabro – Colosimi)con il punteggio di 0 – 3,
2) accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
3) trasmettere gli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti in ordine al comportamento tenuto dalle società San Lucido e Aiello Calabro.
Gara del 13/ 2/2011 PIETRAFITTA CALCIO 2003 – MESORACA
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
che al 15′ del secondo tempo a seguito di un calcio di rigore assegnato dall’arbitro in favore della società Pietrafitta Calcio “un gruppo” di giocatori della società Mesoraca rivolgeva all’arbitro stesso parole offensive e minacciose;
che, contestualmente, il giocatore Catanzaro Fausto (Mesoraca) colpiva alle spalle con una “violenta spallata” l’arbitro procurandogli “forte dolore”;
che il citato giocatore Catanzaro colpiva ulteriormente l’arbitro con un “violentissimo” pugno al volto, lo buttava a terra e lo colpiva, più volte, al volto e al torace con pugni;
che l’arbitro, a seguito dell’aggressione subita rimaneva “stordito in terra per qualche minuto” e, successivamente, soccorso dai Carabinieri e dal dirigente accompagnatore ufficiale della società Pietrafitta Calcio;
che l’arbitro una volta negli spogliatoi riceveva le prime cure in quanto avvertiva un “fortissimo dolore sotto lo zigomo dx e al costato;
che l’arbitro giunto in sede si portava presso il pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera dove gli veniva diagnosticato trauma cranico minore, contusione emitorace sx e contusioni multiple guaribile in 10 gg;
considerato che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per la diretta responsabilità del giocatore Catanzaro Fausto anche per la responsabilità oggettiva della società Mesoraca;
visto l’art.17 punto 1, 18 punto 1 comma b) e 19 punto 4 comma d) del C.G.S.;
delibera
1) infliggere alla società MESORACA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3;
2) infliggere alla società MESORACA l’ammenda di € 500,00;
3) fare obbligo alla società Mesoraca di tenere indenne l’arbitro dei danni fisici subiti, se documentati e richiesti;
4) squalificare il calciatore CATANZARO Fausto (Mesoraca).fino al 16.02.2016 e dichiarare nei confronti dello stesso la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 19 comma 3 del C.G.S..
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – Gare del 12/ 2/2011
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/ 3/2011
NIGRO AGOSTINO (AUDACE ROSSANESE)
per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro e della categoria arbitrale, nonché per reiterato comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro dopo il provvedimento sanzionatorio e per tutta la durata della gara.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DE SANTIS GIOVANNI (AUDACE ROSSANESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BELLITTI DOMENICO (ARSENAL TREBISACCE)
IANCHELLO ALESSIO (VIRTUS SAMBIASE)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
BUONGIORNO DOMENICO (ALBIDONA A.S.D.)
ARMENTANO IVANO DOMENICO (ARSENAL TREBISACCE)
GALLO MAURIZIO (CALCIO CAL. QUATTROMIGLIA)
DE GAETANO FRANCESCO (CESSANITI DILETTANTISTICA)
PIZZATA GIUSEPPE (GIOIOSA JONICA A.S.D.)
BRUNI GIUSEPPE (REAL PIANOPOLI)
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – Gare del 13/ 2/2011
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
€ 165,00 GARIBALDINA
per comportamento minaccioso ed offensivo da parte di propri tesserati non identificati a fine gara.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 16/ 4/2011
CENA TOBIA (MIRTO CROSIA)
per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro a fine gara.
LEFOSSE FRANCESCO (MIRTO CROSIA)
per comportamento offensivo, minaccioso ed ingiurioso nei confronti dell’arbitro durante la gara.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 17/ 3/2011
ELIA GIUSEPPE (GARIBALDINA)
per entrata abusiva in campo con protesta e ritardo nell’abbandonare il terreno di gioco.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 2/ 3/2011
MARRAZZO PASQUALE (MESORACA)
per entrata abusiva in campo durante la gara e comportamento irriguardoso verso l’arbitro.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 1/ 3/2011
BARTUCCA VINCENZO (NUOVA FILADELFIA)
per entrata abusiva in campo con protesta.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 23/ 2/2011
SPASARI VINCENZO (NUOVA CALCIO LIMBADI)
per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro durante la gara.
MILANO BIAGIO (SAN CALOGERO)
per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro durante la gara.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 23/ 2/2011
LUCIA GIOVANNI (COLOSIMI)
per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro durante la gara.
FRAGALE ALDO (ROCCA CALCIO)
per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro durante la gara.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SCUTERI NICOLA (CAULONIA 2006)
ASCONE PANTALEONE (SAN CALOGERO)
DAMBROSIO VIRGILIO (SERRAPEDACE CALCIO 1986)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
REALE VITTORIO (COLOSIMI)
DANTI FRANCESCO (CREMISSA)
CURIA GAETANO (MIRTO CROSIA)
DIMUNDO PANTALEONEANDRE (NUOVA CALCIO LIMBADI)
TRIPALDI DOMENICO (NUOVA CALCIO LIMBADI)
STEFANIZZI FRANCESCO (ROCCA CALCIO)
FERLA ANTONIO (SAN CALOGERO)
CIPOLLA ANTONIO (SPEZZANO ALBANESE)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR
COSTANTINO GIUSEPPE (GIMIGLIANO DILETTANTISTIC)
MAMMONE VINCENZO (NUOVA DELIESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
DATO CARMINE (ACCIARELLO)
PULTRONE FLAVIO (BADOLATO)
CHIODO ANTONIO (GARIBALDINA)
VESCIO ANTONIO (MESORACA)
CATANZARO GIANLUCA (NUOVA FILADELFIA)
CAMILLO FRANCESCO (NUOVA MILETO)
GAROFALO CARMELO (PAGLIARELLE CALCIO)
LAGANI RAFFAELE (PETRIZZI)
PORCO EDOARDO (PIETRAFITTA CALCIO 2003)
OLIVERIO FABRIZIOMARIA (SAN MAURO MARCHESATO)
BIANCHI FRANCESCO (SCHIAVONEA CALCIO)
RIGIDO TRENTO CATALDO (SCHIAVONEA CALCIO)
Questo post é stato letto 28490 volte!