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Ecco le decisioni del giudice sportivo in merito alla Gara del 9/10/2010 MAMMOLA – BENESTARNATILESE
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 36, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
-che la gara veniva sospesa alla fine del primo tempo in quanto la ASD Benestarnatilese era venuta a trovarsi con quattro elementi a causa delle espulsioni comminate dall’arbitro durante la prima frazione e nell’intervallo della gara di gioco di sette calciatori;ori;
-letto il reclamo con il quale la ASD Benestarnatilese ha chiesto la ripetizione della gara e la riforma del C.U. n.36 con la consequenziale riduzione delle squalifiche inflitte ai propri calciatori e dirigenti;
ritenuto che questo Giudice Sportivo non è competente a decidere sulla richiesta di riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori ed ai dirigenti della ASD Benestarnatilese, il cui reclamo deve essere proposto alla Commissione Disciplinare Territoriale;
ritenuto altresì che quanto assunto dalla reclamante in ordine ai motivi che avrebbero indotto l’arbitro a sospendere la gara non trova riscontro negli atti ufficiali dai quali si evince che la stessa è stata sospesa per mancanza del numero legale di calciatori a seguito delle espulsioni comminate durante la gara e tra il primo ed il secondo tempo.
Visti gli artt.73 punto 2 NOIF e 17 punto 1 C.G.S..
Delibera
infliggere alla A.S.D. BENESTARNATILESE la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3;
rigettare il reclamo ed addebitarsi la tassa.
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