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Ecco le decisioni del giudice sportivo in merito alla gara Play-Off: Sporting Ravagnese – Sporting Palmi del 12.06.2010 (ritorno) che ha stravolto il risultato maturato sul campo. La promozione in seconda categoria va allo Sporting Ravagnese ai danni dello Sporting Palmi.
Di seguito la sentenza:
Il G.S.T., letti gli atti ufficiali ed il rapporto dell commissario di campo;
Premesso: Che la società Sporting Ravagnese ha preannunciato reclamo avverso la regolarità della gara;
– preso atto che la reclamante al preannuncio di reclamo datato 13-06-2010 ha fatto pervenire, con procedura di consegna brevi-manu, i motivi a sostegno del ricorso;
verificato: che la documentazione prodotta dalla ricorrente è corredata dalla ricevuta raccomandata inviata alla controparte sia per via postale che per via fax, completata dalla tassa reclamo, rispettando le disposizioni statutarie previste dalla normativa (art. 76/a abbreviazione termini procedurali);
Osserva
La società Sporting Ravagnese, nelle sue motivazioni, sostiene che nella gara di andata (06/06/2010), avevano avuto dubbi sulla partecipazione di alcuni calciatori non aventi titolo a partecipare alla gara. In merito la reclamante tiene a precisare di non avere intrapreso procedure di ricorso per motivi temporali.
Rilevato: Che dagli atti in esame riguardante la gara in argomento, la reclamante sostiene che hanno preso parte alla gara alcuni giocatori che, a loro dire, non avrebbero avuto titolo a far parte della partita. La società Sporting Ravagnese, a conclusione dei motivi chiede che venga irrogata alla società Sporting Palmi gara persa per 0-3 a favore della stessa.
Considerato: che alla luce dei fatti esposti, questo G.S.T., ha ritenuto procedere ai necessari accertamenti presso l’ufficio tesseramento del Comitato Regionale Calabria, dai quali risulta che uno dei giocatori menzionati nel ricorso, e precisamente il sig. Bagalà Rocco nato il 23.12.1989, segnato in distinta della società Sporting Palmi con il n. 8, non risulta essere tesserato con società appartanenti al citato Comitato Regionale. Appare certo individuare che il predetto nominativo non aveva titolo a partecipare nelle fila della società Sporting Palmi e, di conseguenza, le doglianze mosse dalla reclamante vanno accolte senza ombra di dubbio e trovano fondato riscontro come da documentazione depositata agli atti.
Tutto ciò premesso e considerato
Visto l’art. 17 comma 1) lett.a) del CGS
deliberà
1) infliggersi alla società Sporting Palmi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a favore della società Sporting Ravagnese;
2) infliggersi alla società Sporting Palmi l’ammenda di €. 30,00 per aver causato ritardo per l’inizio della gara;
3) assume separatamente i provvedimenti disciplinari innanzi riportati;
4) dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante;
5) rimette gli atti al Presidente del Comitato Regionale per gli ulteriori eventuali provvedimenti di competenza.
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