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Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo della società Real S.Maria con il quale chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0–3 per avere la Serrese fatto partecipare all’incontro il giocatore Zaffino Lucio già squalificato;
rilevato che quanto affermato dalla A.C. Real S.Maria trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il calciatore Zaffino Lucio non aveva titolo a partecipare legittimamente alla gara non avendo scontato la giornata di squalifica inflittagli dal G.S.T. nella passata stagione 2009/2010 per recidiva in ammonizioni con provvedimento pubblicato nel C. U. n.153 del 20.05.2010; visto l’art. 17 comma 5 lett. a) e comma 6 del C. G. S.; delibera
1) infligge alla società SERRESE la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3;
2) squalificare per una giornata il giocatore Zaffino Lucio (Serrese);
3) infliggere al Sig. Chiera Sandro, quale capitano facente funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della società Serrese, la squalifica fino al 22.10.2010.
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