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Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo della società Presti Family Citrarum C5 con il quale ha chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 sostenendo che l’azione violenta e minacciosa dei sostenitori di detta squadra avrebbero fatto venire meno i presupposti per l’incolumità fisica dei propri calciatori; rilevato che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro nel referto arbitrale, dal quale si evince, invece, che la gara si è svolta regolarmente;
delibera
1) rigettarsi il reclamo ed incamerarsi la relativa tassa;
2) pubblicare il risultato della gara (Calcio a 5 Fata Morgana – Presti Family Citrarum : 4 – 2.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
€ 850,00 CALCIO A 5 FATA MORGANA
per avere propri giocatori non identificati, a fine gara,dato vita ad una rissa con giocatori della squadra avversaria (Rapporto C. di C.) ,nonché per avere propri sostenitori che a fine gara si trovavano abusivamente in prossimità degli spogliatoi, colpito due giocatori della squadra avversaria rispettivamente con un pugno e con una stampella (per uno dei due è stato necessario il trasporto presso l’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria).
€ 350,00 PRESTI FAMILY CITRARUM C5
per avere propri giocatori non identificati dato vita ad una rissa con giocatori della squadra avversaria.
ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LUCAS RIBEIRO ANDERSON
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