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Campionato Amatori – girone “I” (Fase Finale)
A Carico di Società:
Gara: Amatori Brancaleone – European ’93 del 24.05.2010
Il G.S.T., letto il referto arbitrale nonché il rapporto del commissario di campo, rileva:
1) La gara è terminata con il risultato (1-34)
2) A fine gara entrava nello spogliatoio dell’arbitro una persona non identificata, estranea alle due società e con fare minaccioso intimava l’arbitro di comunicargli il risultato finale;
3) Letto il rapporto del commissario di campo dal quale risulta che ad assistere alla gara vi erano in tribuna solo due persone.
Premesso:
– tale risultato acquisito sul campo può ragionevolmente dedurre che l’impegno agonistico dei calciatori di ambedue le squadre sia stato volutamente inadeguato, lascia trasparire un accordo illecito tra le due squadre per, presumibilmente maturato sul campo ed alterato un grossolano disprezzo di ogni principio di lealtà, correttezza e probità sportiva, consentendo alla squadra European ’93 di trarne vantaggio alla fase finale. Tutto ciò premesso, considerato irregolare lo svolgimento della gara per colpa di entrambe le squadre;
Delibera
a) infliggersi ad entrambe le società Am. Brancaleone ed European ’93, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
b) Escludere dal Torneo Amatori 2009-2010 entrambe le squadre Brancaleone ed European ’93;
c) Infliggersi la squalifica fino al 30 giugno 2012 ai capitani delle due squadre: Avventuroso Pasquale nato il 24.02.1957 tessera F.I.G.C. 4706 tesserato per la società European ’93, Psone Angelo nato il 05.05.1969 tessera F.I.G.C. 9022 tesserato per la società Brancaleone;
d) Commina la sanzione dell’ammenda di €. 50,00 ad entrambe le società per il notevole ritardo nella presentazione delle distinte di gara;
e) Ammenda di €. 50,00 alla società Brancaleone per indebita presenza nello spogliatoio dell’arbitro di una persona non identificata;
f) Dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria per eventuali provvedimenti di competenza.
Gara: Amatori Calcio MEDMA – Centro TIM Rosarno del 24.05.2010
Il G.S.T., letti gli atti ufficiali ed il rapporto del commissario di campo dai quali rileva:
– le società Calcio Medma e Centro Tim hanno presentato le distinte di gara con notevole ritardo;
– dal referto arbitrale risulta che la gara si è conclusa con il risultato di 37-0 a favore della società Calcio Medma, di cui 36 reti realizzate nel corso della seconda frazione;
– malgrado il tempo perduto per le sostituzioni e infortuni tale punteggio sembra innaturale, illogico ed inspiegabile per una gara di calcio se disputata con normale rigore per impegno agonistico da entrambe le squadre.
– Preso atto che la società Calcio Medma a fine gara ha presentato riserva scritta, allegata agli atti, che non viene presa in considerazione perché non suffragata da avviso telegrafico o Fax entro i termini procedurali(circolare 76/a della F.I.G.C.).
– La società Centro Tim si è presentata in campo con soli dieci giocatori e ne secondo tempo dal 6’ in poi è venuta a trovarsi con 8 giocatori a causa di infortunio occorso a due propri calciatori.
Ritenuto che l’andamento della partita appare remissivo, sorge il ragionevole sospetto deducendo che l’impegno agonistico dei calciatori sia stato volutamente inadeguato ed il risultato acquisito sul campo lascia trasparite un accordo illecito tra le due squadre presumibilmente maturato sul campo ed approvato con grossolano disprezzo di ogni principio di lealtà, correttezza e probità sportiva, nella convinzione che la differenza reti dell’intero torneo fosse determinante ai fini della qualificazione alla fase finale della società calcio Medma.
Tutto ciò premesso, considerato irregolare lo svolgimento della partita per colpa di entrambe le squadre;
Dispone
a) infliggersi ad entrambe le società Am. Calcio Medma e Calcio Tim Rosarno, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
b escludere dal Torneo Amatori 2009-2010 entrambe le squadre Am. Calcio Medma e Centro Tim Rosarno;
c) infliggersi la squalifica fino al 30 giugno 2012 ai capitani delle due squadre: Pesce Giuseppe nato il 18.04.1979, tessera F.I.G.C. n. 004631, tesserato per la società Centro Tim Rosarno e Condoluci Vincenzo nato il 20.05.1967, tessera F.I.G.C. n. 004603 tesserato per la società Am. Calcio Medma;
d) irrogarsi ad entrambe le società l’ammenda di €. 50,00 cadauna per notevole ritardo nella presentazione delle distinte di gara;
b) Dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria per eventuali provvedimenti di competenza.
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