Vicenda appalti per ristrutturazione “Sorriso al Tramonto”, il Tar ha dato ragione al comune di Melito di Porto Salvo

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di Francesco Iriti (Pubblicato su Calabria Ora)

Il Tar ha dato ragione al comune di Melito di Porto Salvo. Si conclude nel migliore dei modi la vicenda relativa alla  rescissione dei contratti relativi agli appalti per la ristrutturazione della casa di riposo “Sorriso al Tramonto” e del piazzale antistante il cimitero di Lembo. Il ricorso era stato presentato dal proprietario dell’azienda aggiudicatrice con il provvedimento che era stato adottato  in seguito all’attestazione da parte della Prefettura  <<dell’esistenza di rischi di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’azienda>> interessata. Il tribunale amministrativo, sezione staccata di Reggio Calabria, invece, ha rigettato la richiesta di sospensiva del provvedimento, avvalorando la tesi del comune, rappresentata dall’avvocato Margherita Crocè).

Nel ricorso presentato, il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità degli atti della Prefettura di Reggio Calabria, da cui è scaturita la revoca dei contratti di appalto per i lavori da eseguire a Melito Porto Salvo, ma anche in altri comuni come Reggio Calabria e Brancaleone.

<<Il provvedimento interditivo si fonda su elementi di fatto che il Tar ha già valutato come rilevanti e sufficienti a sorreggere gli effetti in relazione ad altre controversie analoghe, – viene evidenziato nella sentenza – promosse da altri imprenditori coinvolti nelle medesime vicende. A base della misura interditiva sono poste situazioni di parentela e frequentazioni con soggetti controindicati.

Un decisione, quella presa dal Tar, dovute al fatto che si é <<ritenuto che tale vicenda sia idonea a costituire un fondamento obiettivo del giudizio di pericolosità oggetto del potere esercitato con il provvedimento impugnato>>.

Entrando nello specifico, il Tribunale amministrativo regionale sottolinea che <<il rapporto di parentela con un detenuto condannato per gravi reati e la frequentazione con soggetti controindicati sono elementi che, di per sé, non sarebbero sufficienti a fondare un giudizio di pericolo, mancando un riferimento attendibile circa le condizioni del possibile controllo esterno dell’impresa o dell’ingerenza in essa di organizzazioni criminali>>. Una aspetto che, tuttavia, deve fare i conti con <<il coinvolgimento dell’imprenditore in un procedimento penale relativo ad una grave ipotesi di associazione per delinquere, è certamente valutabile, per la sua specificità, quale elemento sintomatico di una vicenda qualificata tra operatori economici ed esponenti della criminalità organizzata>>.

Una serie di motivi, quelli sopra elencati, che hanno portato a tale sentenza anche se, come dichiarato dallo stesso Tar, <<ove a conclusione del procedimento penale dovesse accertarsi l’estraneità del ricorrente alle imputazioni ascrittegli, potrà essere sollecitato dallo stesso imprenditore un riesame della propria posizione>>.

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Author: Cristina

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