Taurianova (RC), assolto trentaduenne dal reato di evasione

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Giuseppe Abramo di Taurianova, il 22 marzo scorso, veniva tratto in arresto dal personale della Stazione dei Carabinieri di Taurianova per il reato di evasione, poiché colto in flagranza di reato per essersi allontanato dalla propria abitazione, ove era ristretto giusta ordinanza di custodia cautelare della detenzione domiciliare, emessa il 03 ottobre 2011 dal G.I.P. presso il Tribunale di Palmi – Dott. Accurso.

La predetta misura coercitiva della libertà personale, veniva applicata all’Abramo per il reato di “Stalking”, per il quale è già stato disposto il Giudizio Immediato e la cui prima udienza sarà celebrata innanzi al Giudice Monocratico presso il Tribunale di Cinquefrondi il prossimo 12 luglio.

Questi i fatti: La mattina del 22 marzo, il sig. Abramo a seguito di un controllo effettuato dai Carabinieri della locale Stazione, veniva trovato innanzi alla sua abitazione con in braccio il piccolo nipotino e, pertanto gli veniva contestato il reato di cui all’art. 385 c.p. A nulla sono valse le giustificazioni addotte da quest’ultimo che, nell’immediatezza dei fatti, riferira al personale operante di essere stato costretto ad uscire per riprendere il piccolo, al fine di evitare che potesse succedergli qualcosa. Pertanto, il predetto, veniva processato con il rito direttissimo innanzi al Giudice Monocratico presso il Tribunale di Cinquefrondi – Dott. De Gregorio – il quale, all’esito dell’udienza di convalida, applicava al sig. Abramo la misura della custodia cautelare in carcere.

All’udienza del 29 marzo 2012, la difesa del sig. Abramo Giuseppe, rappresentata dall’Avv.Vincenzo Gagliardi del Foro di Palmi, al fine di dimostrare l’innocenza del proprio assistito, chiedeva ed otteneva il procedersi con rito abbreviato “condizionato” all’audizione di una testimone oculare. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, la difesa riusciva a demolire l’impianto accusatorio dimostrando che l’Abramo, in quella circostanza, aveva agito solo ed esclusivamente per evitare un grave ed immanente pericolo al piccolo nipotino.

Chiusa l’istruttoria dibattimentale e sentite le conclusioni delle parti, il Giudice si ritirava in camera di consiglio ed accogliendo in toto la tesi difensiva, mandava assolto G.A. dal reato ascrittogli ai sensi dell’art. 530 comma I c.p.p., “poiché il fatto non costituisce reato essendo stato commesso in presenza di uno stato di necessità, così come previsto dall’art. 54 c.p.”.

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Author: Cristina

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