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Una “scappatella” amorosa, frutto di una relazione extraconiugale, stava per costare cara ad un pregiudicato taurianovese, tale Rocco Corica – classe 1971 – che ad avviso della Procura della Repubblica di Palmi avrebbe violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno presso il comune di Taurianova.
Questo l’antefatto: il 7 settembre 2006 il Corica si reca presso l’Hotel Uliveto Principessa, per un incontro galante con una giovane donna, ai tempi dell’accaduto amante dello stesso, esibendo la propria carta d’identità. La mattina seguente i responsabili dell’albergo, in ottemperanza alle prescrizioni legislative, trasmettono al commissariato di polizia di Cittanova, territorialmente competente, le schede relative ai soggiorni per le 24 ore precedenti. Gli agenti di p.s., in seguito alle verifiche effettuate, accertano che il sorvegliato speciale, recandosi presso il suddetto Hotel, avrebbe violato l’obbligo di soggiorno presso il comune di Taurianova imposto dall’autorità giudiziaria e redigono, l’8 settembre 2006, una relazione di servizio dalla quale scaturisce un’imputazione e un corrispondente giudizio penale a carico del pregiudicato.
Nel corso del dibattimento il difensore di fiducia del Corica, l’avvocato Antonino Napoli, ha messo in evidenza che la struttura alberghiera ricade nell’immediato confine tra il comune di Cittanova e quello di Taurianova. L’avvocato Napoli ha successivamente dimostrato come il suo cliente, al momento dell’accaduto, non era consapevole di violare l’obbligo di soggiorno in ragione del fatto che l’hotel dista poche centinaia di metri dall’ultima casa posta nel comune di Taurianova e che è fortemente radicata nel senso comune dei cittadini di quel paese l’idea che il territorio tra i due centri abitati sia delimitato dalla strada ferrata un tempo percorsa dalle storiche “littorine” delle FS, ben distante dal luogo del rendez-vous amoroso. In termini di diritto, la difesa del Corica ha anche sostenuto la tesi che il noto principio giuridico dell’ignorantia juris non escusat riguarda l’inconsapevolezza relativa alla sussistenza o alla reale portata di un precetto giuridico e non, viceversa, un fatto che funge da presupposto all’applicazione dello stesso. Fondando su queste premesse l’impianto difensivo l’avvocato Napoli è giunto ad escludere la sussistenza del fatto delittuoso in ragione della mancanza dell’elemento soggettivo – dolo generico – necessario al configurarsi della condotta criminosa.
Nell’udienza del 7 novembre 2012, il caso, che ha suscitato l’interesse e la curiosità di tutti i presenti in aula, è stato deciso dal giudice monocratico del Tribunale di Palmi, dr. Giulio G. De Gregorio, che a fronte di una richiesta di condanna a tre anni di reclusione avanzata dal pubblico ministero, ha ritenuto fondate le argomentazioni proposte dalla difesa mandando assolto il Corica, reo soltanto di essersi lasciato inebriare dalla passione amorosa e di non aver saputo porre un freno alla tentazione fedifraga.
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