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Al Presidente del Consiglio dei Ministri, e ai ministri dell’Economia e Finanze, dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, degli Affari Regionali, della Pubblica Amministrazione e al Ministro dell’interno – per sapere – premesso che:
– il 13 giugno 2003la Regione Calabria ha stipulato una Convenzione con SoRiCal S.p.A. a cui ha affidato mandato di gestire, per un periodo di 30 anni, il complesso infrastrutturale delle “Opere idropotabili regionali” ed il connesso servizio di fornitura all’ingrosso ai Comuni e ad alcuni altri Enti;
– la SoRiCalS.p.A. è una società a capitale misto, pubblico/privato, per la gestione dell’approvvigionamento e la fornitura all’ingrosso dell’acqua ad uso potabile sul territorio della Regione Calabria il cui capitale sociale è detenuto: dalla Regione Calabria per il per il 53,5% e da Veolia – General des Eaux, multinazionale francese, per il 46,5%;
– l’articolo 13 della legge n. 36/94, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”, prevedeva l’elaborazione di un “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa del servizio idrico;
– nell’attesa di determinare o applicare il “metodo normalizzato”, la legge n. 172/95 stabiliva che il compito di fissare i criteri per l’adeguamento tariffario spettava al CIPE mentre gli adeguamenti tariffari erano di competenza esclusiva del legislatore statale;
– esclusiva competenza ribadita della Corte Costituzionale con le sentenze n. 29/2010 e n. 142/2010;
– la Cortedei Conti della Calabria con deliberazione n. 388 del 30/06/10, richiamando le pronunce della Corte Costituzionale, ha ribadito che “la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla tutela dell’ambiente e alla tutela della concorrenza, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ed è precluso al legislatore regionale intervenire nel settore, con una disciplina difforme da quella statale;
– nell’articolo 8 della citata Convenzione, stipulata il 13 giugno 2003 trala RegioneCalabriaela SoRiCalS.p.A., veniva stabilito che la tariffa determinata secondo il “metodo normalizzato” avrebbe dovuto essere applicata a partire dal 6° anno di gestione;
– la gestione della SoRiCal ha avuto inizio il 1° novembre 2004 e, quindi, in base alla normativa vigente in materia, riassunta in precedenza, non avrebbe potuto essere applicato alcun adeguamento tariffario, con decorrenza anteriore al 26 marzo 2009, delle tariffe fissate nella Convenzione;
– la SoRiCalS.p.A. ha invece disposto aumenti a far data dell’anno 2002; addirittura a tutto il 31 dicembre 2008 gli aumenti sono stati superiori al 20% con maggiori importi, richiesti da SoRiCal alle Amministrazioni Comunali Calabresi qualificabili in circa 30 milioni di euro;
– inoltre, il 5 dicembre 2011 è stata resa pubblica una relazione della Magistratura contabile calabrese, nella quale è stato evidenziato che “I valori di tariffa indicati nella convenzione del 2003 scontano un errore di arrotondamento nella conversione dalla lira all’euro rispetto al valore di cambio,…,la tariffa ha registrato pertanto un aumento immediato per l’acqua fornita “a gravità” dell’1,5386% e per quella fornita “per sollevamento” del 3,2678%;
– l’errore che solo apparentemente potrebbe apparire di poco conto, ha di fatto prodotto effetti che, moltiplicati per la fornitura media annua erogata ai Comuni calabresi, si aggira intorno ai 90 milioni di metri cubi per l’acqua “a gravità” e 170 milioni per quella “a sollevamento”; da alcuni conti sembrerebbe che la differenza tra le tariffe inesatte e quelle corrette sia costata circa 1,8 milioni di euro all’anno;
– sempre dalla relazione della Magistratura contabile è emersa l’impossibilità di verificare se le risorse trasferite SoRiCal “siano state effettivamente dall’azienda utilizzate per la realizzazione delle opere progettate, non avendola RegioneCalabriadocumentato di avere provveduto alla verifica puntuale del completamento e del collaudo delle medesime”;
– all’interrogante ha sempre destato perplessità il fatto chela SoRiCalnon sia mai stata posta sotto il controllo della Stazione Unica Appaltante (SUA) regionale;
– la SoRiCla, quale società per azioni a maggioranza di capitale pubblico, dovrebbe attenersi alla disciplina pubblicistica in materia di incompatibilità per le nomine dei consiglieri di amministrazione e degli altri vertici societari nonché per le assunzioni e gli incarichi dirigenziali;
– risulterebbe far parte del Consiglio di Amministrazione della SoRiCal, in rappresentanza dell’Anci Calabria, Pasqualina Straface, ex sindaco di Corigliano, comune sciolto per mafia;
– ancora, dall’inchiesta, che il 7 marzo 2012 ha portato all’operazione “Ceralacca”, condotta dalla Procura della Repubblica ela Guardiadi Finanza di Reggio Calabria, è emerso chela SoRiCalsarebbe diventata un terreno di conquista per gestire appalti miliardari e garantisce un ritorno economico straordinario agli investitori, alcuni dei quali legati alle cosche della ‘ndrangheta della Piana di Gioia Tauro;
– la società Veolia, multinazionale francese, che detiene il 46,5% delle quote della SoRiCal sta rivedendo tutte le sue partecipazioni e ha deciso di lasciarela Calabria, dove gestisce anche il sistema dei rifiuti, il termovalorizzatore di Gioia Tauro e la costruzione del relativo raddoppio, il ché rende pressoché implicito che ci potrebbero essere “soggetti privati”, magari prestanome delle cosche, così come emerso nell’operazione “Ceralacca”, interessati a prelevare le quote della Veolia;
– alla luce di quanto sopra descritto dall’interrogante sulle tariffe del servizio idrico in Calabria e di quanto già riportato nel precedente atto ispettivo parlamentare n. 4/09699 del 24 novembre 2010, appare chiaro che la stragrande maggioranza dei Comuni calabresi sono debitori della SoRiCal per la fornitura dell’acqua idropotabile, tra i quali Catanzaro e Reggio Calabria;
– l’attuale Presidente della SoRiCal, e non ancora dimesso dall’incarico, è Sergio Abramo, candidato a Sindaco perla Cittàdi Catanzaro, capoluogo di Regione;
– non è dato conoscere il costo complessivo della SoRiCal sul bilancio della Regione Calabria;
– la RegioneCalabriadovrà tener conto della cessazione del regime transitorio, come previsto dal D.L. 13.05.2011 n. 70 al co. 28 dell’articolo 10, per quanto riguarda la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato;
– Pare evidente all’interrogante chela SoRiCalnon abbia rispettato le norme vigenti in materia e che la determinazione delle tariffe da parte della stessa società siano in contrasto con le previsioni legislative suddette;
– Andrebbe accertato sela RegioneCalabriauna volta verificata la violazione della legge da parte della SoRiCal possa revocare alla medesima società la relativa concessione della gestione delle risorse idriche calabresi e se i comuni calabresi, una volta accertata la illegittimità delle tariffe suddette possono vantare diritto al rimborso:
– se, per il tramite della Commissione per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all’articolo 161 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si intenda accertare quante nuove convenzioni di utenza la SoRiCalS.pAabbia sottoscritto con i comuni calabresi e quanti comuni in Calabria risultino indebitati con la SoRiCale si trovino in condizioni di morosità;
– se, in ogni caso, non si intenda acquisire, alla luce della situazione descritta in premessa, ogni ulteriore elemento in relazione alla gestione del servizio idrico integrato in Calabria da parte della SoRiCal.
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