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Il Consiglio di Stato accoglie l’Appello cautelare e, in riforma dell’Ordinanza del T.A.R. di Reggio Calabria, respinge la domanda di sospensione del DASPO formulata dall’allenatore dell’“A.S. Roccella” Francesco Galati.
Il Giudice Amministrativo di II grado ha ritenuto, infatti, il provvedimento emesso dal Questore di Reggio Calabria di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione innanzi alla P.G., motivato da fatti di obiettiva gravità. Questi ultimi risalgono all’incontro di calcio Roccella Jonica-Marsala,valido per il Campionato di serie D2015/2016,disputato presso lo stadio comunale di Roccella il 15 novembre dello scorso anno.
In quell’occasione, durante l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, l’allenatore Galati si era rifiutato di uscire dagli spogliatoi della terna arbitrale, ove si era introdotto al fine di contestare l’operato del giudice di gara, rivolgendosi in modo aggressivo e minaccioso alle forze dell’ordine intervenute a ristabilire l’ordine pubblico. Dopo la pronuncia del Consiglio di Stato rivive, dunque, per l’allenatore dell’A.S. Roccella l’efficacia del potere interdittivo del Questore di Reggio Calabria.
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