Reggio Calabria, ASIS e UIL Scuola VS USR Calabria

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Riceviamo e pubblichiamo la diffida a firma del Prof. Domenico Iacopino, in qualità di Presidente dell’AS.I.S. (Associazione degli Insegnanti di Sostegno) di Reggio Calabria e Prof. Francesco Califano, in qualità di segretario provinciale UIL SCUOLA di Reggio Calabria, nei confronti della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in relazione alla carenza di legittimità, pubblicità e trasparenza degli atti e delle procedure in materia di attivazione del contingente provinciale dei docenti di sostegno e iniqua ripartizione dello stesso tra le province calabresi (in tal senso, Reggio chiede l’attribuzione di ulteriori 300 unità di sostegno in deroga), fattori discriminanti, inaccettabili e lesivi dei diritti all’istruzione, alla formazione, all’educazione inclusiva, all’integrazione e alla salute degli alunni disabili frequentanti le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di RC:

I sottoscritti Prof. Domenico Iacopino, in qualità di Presidente dell’AS.I.S. (Associazione degli Insegnanti di Sostegno) di Reggio Calabria, Prof. Francesco Califano, in qualità di Segretario Provinciale della UIL Scuola di Reggio Calabria,

PREMESSO

–       che gli stessi hanno presentato una formale richiesta di chiarimenti sulla documentazione relativa al contingente di sostegno attribuito alla provincia di Reggio Calabria, per l’A. S. 2011/12, diretta alla S. S. e rimasta inevasa;

–       che, di fronte all’inquietante status quo vissuto dal mondo dell’istruzione e dell’integrazione scolastica della disabilità, a causa dei tagli indiscriminati del M.I.U.R., che hanno generato una condizione di disagio sociale e di emergenza per gli utenti e per il personale della scuola, la quale si riverbera, in termini di disservizio ed inefficienze, gli scriventi tengono a rappresentare la loro indignazione, disapprovazione e il loro sgomento di fronte alla carenza di legittimità, di trasparenza e di pubblicità degli atti e delle procedure adottate dall’Amministrazione di cui in intestazione in materia di attivazione delle unità di sostegno e di assegnazione della relativa dotazione organica alle province calabresi in rapporto al numero degli alunni disabili in possesso di regolare certificazione medico-clinica;

–       che l’esperienza, i monitoraggi e le contrazioni organiche di sostegno registrate dalle istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria, denotano inaccettabili discrepanze nella ripartizione del relativo contingente tra le province calabresi a danno del territorio reggino in quanto, sulla base delle ore legittimamente richieste dalle scuole (in virtù delle certificazioni di disabilità rilasciate dalle già AA.SS.LL., oggi A.S.P. n. 5) e quelle assegnate dal competente ufficio di cui sopra, risulta che, nella predetta provincia, il rapporto medio alunni/docenti di sostegno si attesta sull’assurdo coefficiente di 1/4.

RITENUTO CHE

–       che non può, in ogni caso, costituire impedimento all’assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacché la L. n. 449 del 1997, all’art. 40, assicura l’integrazione scolastica con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti – alunni, in presenza di handicap particolarmente gravi, consentendo così di garantire all’alunno bisognevole, l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, relazionarsi, comunicare e socializzare;

–       che l’U.S.R. ha, deliberatamente, violato le statuizioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010, in virtù della quale l’integrazione scolastica è un diritto costituzionalmente garantito per gli alunni disabili e prevale sul diritto erariale dello Stato, realizzandosi, precipuamente, tramite l’assegnazione di un contingente di docenti sulla base delle “effettive esigenze” di ciascuno e non secondo un rapporto medio nazionale (data la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 2, commi 413 e 414, della legge finanziaria n. 244/2007, che avevano fissato un tetto massimo al numero di docenti da nominare annualmente nell’organico di fatto del sostegno, vietando, conseguentemente, la possibilità di assegnare ore aggiuntive e violando il diritto del soggetto disabile in apprendimento al rapporto 1/1 derivante dalla certificazione di gravità ex art. 3 c. 3 della l. 104/92);

–       che la C.M. n. 59 del 23 luglio 2010, dopo aver espressamente ribadito il contenuto del citato intervento della Consulta, stabilisce che è rimessa all’esclusiva competenza della Direzione Generale dell’U.S.R., l’attivazione dei posti di sostegno in deroga in presenza di certificazione di grave disabilità ex art. 3 c. 3 della l. 104/92 e che, in tal senso, l’ufficio di cui in intestazione risulta inadempiente.

Tanto premesso, ritenuto e considerato, i sottoscritti

INTIMANO E DIFFIDANO

la competente Amministrazione Scolastica di cui in intestazione a mantenere comportamenti analoghi e ad adottare, entro 10 giorni dalla notifica della Presente, tutti gli atti amministrativi generali da emanarsi obbligatoriamente, in materia di attivazione dei posti per il contingente di sostegno secondo le effettive esigenze degli alunni disabili appartenenti alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Reggio Calabria nella fase di adeguamento di diritto alle situazioni di fatto e, segnatamente, a procedere ad una ragionevole, ponderata e giusta ripartizione del contingente di sostegno, in particolar modo nell’O.F., tra le province calabresi, considerando la peculiarità di ciascuna ed avendo riguardo nei confronti della consistenza numerica della popolazione scolastica e del tasso di precariato dei docenti, a tutelare l’interesse concreto degli utenti rappresentati dai sottoscritti, nel rispetto dell’impianto normativo descritto ed in relazione alle documentate e numerosissime ipotesi di violazione di legge e di diritto soggettivo all’istruzione e all’inclusione scolastica. Conseguentemente, si richiede la pubblicazione della documentazione relativa all’O.D. e all’O.F. del contingente di sostegno, nonché l’autorizzazione, l’attribuzione e l’attivazione di ulteriori 300 unità di sostegno in deroga alla Provincia di Reggio Calabria.

Si voglia, altresì, revocare ogni atto o provvedimento che possa ledere ulteriormente gli interessi legittimi e diritti soggettivi degli stessi alunni e docenti.

Riservandosi ogni opportuno mezzo di tutela davanti alla competente autorità giudiziaria, per l’accertamento dell’illegittimità degli atti, nonché dell’illiceità dei comportamenti, i sottoscritti richiamano la stessa amministrazione ad un uso legale ed imparziale dei poteri in osservanza agli obblighi imposti dalla legge. La presente diffida è da considerarsi valevole anche per la formazione del silenzio-rifiuto ai fini della proposizione del ricorso di cui all’art. 21 bis, l. tar.

Infine, i sottoscritti indicano gli indirizzi ai quali intendono ottenere i dovuti riscontri:

Prof. Iacopino Domenico

Via Reggio Campi II tronco n. 10/D

89126 Reggio Calabria

Prof. Califano Francesco c/o SEDE UIL SCUOLA REGGIO CALABRIA

Via De Nava n. 122

89122 Reggio Calabria

Il Presidente AS.I.S. (RC)                        Il Segretario Provinciale UIL SCUOLA (RC)

(Prof. Domenico Iacopino)                        (Prof. Francesco Califano)

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Author: Cristina

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