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Tanto clamore per nulla. Il Tar di Reggio Calabria sul Commissariamento degli Ambiti Territoriali di Caccia Rc 1 e Rc2 si è pronunciato limitandosi ad evidenziare un mero vizio procedurale. Il che significa che nel merito il provvedimento non è stato ritenuto infondato o illegittimo. Per questo motivo l’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, recependo tale pronuncia del Tar, ha già predisposto i relativi atti amministrativi, in aderenza a quanto statuito dal Giudice, per consolidare la legittimità della procedura di commissariamento già adottata.
Il giudice amministrativo rileva per l’appunto esclusivamente un mero vizio di forma nella procedura adottata e, segnatamente, di incompetenza relativa nell’adozione dell’atto di scioglimento degli organismi di gestione. Nessuna valutazione, infatti, il Tar fa circa il merito e la sostanza del commissariamento, le cui ragioni rimangono sempre più valide anche alla luce dell’importante attività di risanamento e di regolarizzazione contabile ed amministrativa avviata in brevissimo tempo dalle gestioni commissariali.
L’avvenuto adeguamento dell’operato dell’Amministrazione provinciale rispetto ai pronunciamenti del giudice amministrativo – che si ripete rilevano solo un vizio di forma – costituisce una base procedimentale solida e non contestabile del commissariamento degli Ambiti Territoriali di Caccia che, in un periodo strettamente limitato del tempo, serve a ripristinare le condizioni di normalità gestionale e restituire gli stessi nel più breve tempo possibile al governo dell’associazionismo venatorio.
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