Questo post é stato letto 18980 volte!
Riceviamo e pubblichiamo:
Si vuole cancellare con un tratto di penna buona parte della comunità grecanica, rivoltando come un calzino la legge regionale sulle minoranze linguistiche
Ho letto con attenzione la proposta di modifica della Legge Regionale 15/03 – redatta dall’avv. Giovanni Macrì, Dirigente Avvocatura dell’Università della Calabria – e sono molto perplesso sull’opportunità che la Regione Calabria presenti modifiche a leggi nazionali, che stravolgono profondamente i loro principi ispiratori.
A mio parere, tale disegno di legge non propone modifiche alla L.R. 15/2003, che viene totalmente ignorata, bensì una normativa per la tutela delle minoranze linguistiche e storiche del tutto nuova, che poggia implicitamente sul solo fattore linguistico e restringe il campo dei principi fissati dalla legge 482/1999.
A nessuno può sfuggire che la Legge Regionale 15/2003, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche della Calabria e di valorizzazione delle diversità linguistiche”, fu approvata dalla Regione Calabria in osservanza della Legge quadro n. 482 del 15 dicembre 1999 e del D.P.R. n. 345 del 2 maggio 2001.
Nella legge 482/1999 viene affermato che “la delimitazione dell’ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati”.
Il DPR 345 del 2 maggio 2001, decreta che: “L’ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica previste dalla legge coincide con il territorio in cui la minoranza è storicamente radicata”.
E la Provincia di Reggio Calabria, deputata per legge ad individuare le realtà antropiche di lingua minoritaria Greca, ha deliberato di riconoscere 15 Comunità alloglotte.
E non mi sembra affatto opportuno avallare una revisione tale da stravolgere, se non annullare del tutto, l’ attuale Legge Regionale, che disciplina la realtà delle lingue minoritarie calabresi.
L’art. 1 della proposta di modifica riconosce le comunità alloglotte dei comuni, senza neppure indicare i criteri ispiratori, disattende la legge nazionale in argomento, che ha favorito la ricostruzione storica delle minoranze etno-linguistiche e gli insediamenti antropici e urbani che ne sono derivati in ambiti territoriali contigui che non possono essere cancellati con un tratto di penna, come si fa con ben 11 comuni della minoranza grecanica.
La stessa proposta riconosce come minoranza linguistica anche la comunità ROM, salvo poi ad ignorarla ed escluderla da qualunque rappresentanza; prevede l’istituzione di 3 fondazioni per le 3 minoranze senza specificare compiti, funzioni, composizione, statuti, regolamenti.
Prevede, inoltre, l’istituzione di un osservatorio regionale delle diversità linguistiche di cui non si vede la necessità, essendo chiamato a svolgere “compiti di ricerca ed alta formazione” che sono funzioni proprie delle Fondazioni.
La proposta modificante istituisce la conferenza regionale per la diversità linguistica che rispecchia in toto il CO.RE.MI.L., salvo la composizione a danno della minoranza ellenofona ridotta ad una unità e l’inserimento dell’Università di Messina, non si capisce a che titolo, quale soggetto che concorre alla scelta dell’esperto della minoranza.
Viene prevista, infine, l’istituzione di una autorità garante nominata dalla conferenza regionale, senza funzioni effettive se non quella coreografica di un organismo composto da 3 persone cui conferire un incarico di alto prestigio. In conclusione il disegno di legge serve solo ad istituire due nuovi organismi inutili – quali l’osservatorio e l’autorità garante – ed a penalizzare la minoranza grecanica, escludendo dalla stessa ben 11 comuni e circoscrivendola alla cosiddetta “isola ellenofona” composta da soli 5 comuni.
Saverio Zuccalà
Componente Fondazione Grecanica
Questo post é stato letto 18980 volte!