Montebello Ionico (RC), toponomastica comunale, Suraci scrive al Sindaco

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Con la deliberazione in oggetto la G.M. ha approvato una nuova toponomastica in gran parte del territorio comunale, sia attribuendo la denominazione a nuove strade e sia modificando quella di numerose altre.

Ritengo, in via preliminare e considerata la delicatezza e la complessità della materia, nonché per l’ampiezza delle modificazioni introdotte, che sarebbe stato necessario e utile un ampio confronto sia con i cittadini che nel consiglio comunale. La G.M., invece, ha ritenuto di evitare questi confronti ed ogni riflessione collettiva preferendo operare esclusivamente con atti interni all’organo esecutivo.

Sulla questione in generale e in modo specifico sulla procedura adottata evidenzio i seguenti rilievi ed avanzo le seguenti obiezioni.

POTERE DECISIONALE SULLA TOPONOMASTICA COMUNALE

Le fonti legislative indicate nella deliberazione in nessun caso destinano il potere decisionale alla G.M. ma lo riferiscono sempre ed in maniera generica ai “comuni” o, per quelle di epoca monarchica, all’amministrazione municipale. La più recente legislazione (L.142/90-art.32 e D.Lgs 267/00-art.42) sugli enti locali, spesso evocata per affermare la competenza della G.M. sulla materia, si limita ad elencare le competenze esclusive del consiglio comunale fra le quali in vero non elenca la toponomastica. Ciò erroneamente fa ritenere che per esclusione la materia rientri quindi nelle competenze della G.M.. In questo senso è anche vero che si muovono circolari e pareri vari ma essi possono avere valore solamente ove il ragionamento si fermi alle sole leggi nazionali e si trascuri invece di esaminare lo statuto ed i regolamenti comunali, cui le stesse leggi nazionali danno espressamente autonomia e poteri ordinamentali col solo vincolo del rispetto dei principi ineludibili da esse definiti.

 

STATUTO COMUNALE E TOPONOMASTICA

Lo statuto comunale è stato approvato successivamente alla L.142/90, quindi non può disconoscersi che esso detta norme di primario e superiore potere ordinamentale e quindi assume valore vincolante per ogni altro atto normativo derivato e gestionale. La legittimità, compresa la competenza consiliare sulla toponomastica, e l’attualità di tale ulteriore assegnazione di potere al consiglio comunale può validamente essere rintracciata nel parere di <<non rileva vizi>> espresso dall’organo di controllo sulla legittimità degli atti comunali, il Co.Re.Co., all’epoca esistente.

La potestà distributiva dei poteri attraverso lo statuto comunale, fermi restando quelli espressamente assegnati dalle leggi nazionali e quindi non modificabili, discende proprio dalle stesse leggi nazionali sugli enti locali. Infatti, sia l’art.2, comma 4, della L.142/90 e sia l’art.3, comma 4, del D.Lgs 267/00 (che abroga la 142/90), fissano il principio dell’autonomia statutaria dei comuni. Poi l’art.4, comma 2, della L.142/90 e l’art.6, comma 2, del D.Lgs 267/00 proprio in forza dell’autonomia statutaria affermano che <<lo statuto, …, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi …>>. È chiaro, pertanto, che lo statuto comunale può attribuire nuovi compiti al consiglio in aggiunta a quelli già assegnati in esclusiva dalle leggi nazionali.

Proprio in forza dell’autonomia statutaria e del potere di attribuzione di funzioni l’art.13, comma 6, dello statuto comunale attribuisce espressamente al consiglio comunale la competenza sulla toponomastica.

Non vi è quindi alcun dubbio che la competenza in materia di toponomastica nel comune di Montebello Jonico, per espressa attribuzione statutaria, risiede nel consiglio comunale e non nella G.M..

 

COMMISSIONE CONSULTIVA TOPONOMASTICA

Il parere consultivo della commissione toponomastica è obbligatorio e del resto lo prevede anche lo statuto comunale che all’art.13, comma 6, recita <<sentito il parere della commissione consultiva della toponomastica>>. Tale commissione dopo la decadenza della precedente, per fine consiliatura, non è stata mai ricostituita, dopo oltre tre anni dall’inizio di quella in corso. Il fatto che tale commissione non è stata costituita non legittima l’omissione della richiesta di parere.

Non vi è quindi alcun dubbio che la deliberazione n.43/2011 deve essere revocata o almeno sospesa perché illegittima anche per la mancanza del parere obbligatorio della competente commissione e quindi adottata in violazione dell’art.13, comma 6, dello statuto comunale.

 

MERITO DELLE SCELTE TOPONOMASTICHE

Non si vuole entrare nel merito delle singole scelte. È evidente quanto possa essere fonte di equivoci entrare nel merito e fare osservazioni specie nel campo di interesse locale. Trattandosi di persone defunte sarebbe irriguardoso fare valutazioni ed esprimere pareri.

Soprattutto nello specifico settore toponomastico di rilevanza locale sarebbe stato opportuno prima procedere alla elaborazione di una griglia di valutazione, poi fare la ricognizione dei nomi cui potenzialmente è riconoscibile l’attribuzione di una via e solo successivamente selezionare le scelte sulla base di uno stretto e rigoroso rapporto tra i curricula di ciascuno e i criteri predeterminati. Al di fuori di questi rigorosi criteri la scelta di nomi locali rischia sempre di essere influenzata ed inquinata da spinte di orgoglio individuale, da vicinanza familiare, da valutazioni politiche di mediocre spessore e da opportunismo localistico. Per esempio, non si comprende per quale motivo e con quale criterio:

  • avendo deciso di utilizzare i nomi di ex Presidenti della repubblica sono stati scelti alcuni e trascurati altri. Non essendo molti i presidenti succedutesi nella carica sarebbe stato corretto tenere conto di tutti o almeno motivare il perché dei prescelti;
  • avendo scelto di utilizzare anche la professione medica siano stati trascurati altri medici che hanno rappresentato anch’essi, o soprattutto essi, colonne portanti nella professione medica montebellese;
  • avendo scelto di utilizzare anche la funzione svolta di sindaco di Montebello Jonico siano state trascurate emerite figure di sindaco, meritevoli di tale riconoscimento;
  • avendo giustamente utilizzato anche riferimenti religiosi non si sia aperto un preventivo confronto con la chiesa locale. Sicuramente si sarebbe evitato qualche errore di denominazione e qualche attribuzione che appare poco consona al valore, al significato ed al ruolo nella chiesa cattolica.

Per tutti i motivi su esposti, di legittimità e di merito, lo scrivente chiede che la deliberazione n.43/2011 sia revocata o quanto meno sospesa, con contestuale comunicazione alla prefettura di Reggio Calabria perché sospenda anch’essa la procedura di valutazione, e sia riavviata la corretta procedura di revisione della toponomastica comunale per pervenire a decisioni non solo conformi ai poteri decisionali ma anche con scelte meno localistiche, prive di personalismi e di spirito di parte e quindi che esaltino la valenza culturale e storica che la toponomastica deve esprimere.

Sono sicuro che saprai cogliere lo spirito costruttivo dei rilievi evidenziati e che troverai il modo di ricondurre l’intera vicenda dentro i binari del rispetto procedurale e della salvaguardia della delicata materia da ogni possibile polemica.

Ugo Suraci

(consigliere comunale)

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Author: Cristina

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