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Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta indirizzata all’On. Prof. Mario Caligiuri Assessore alla Cultura, Istruzione e Ricerca della Regione Calabria e agli Assessori Provinciali alla Pubblica Istruzione delle Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia da parte del Comitato vincitori Direttori Scolastici in Calabria:
Premesso che:
– il 15 luglio 2011, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, veniva indetto un concorso, per esami e titoli, per il reclutamento, nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali, per n. 2.386 posti complessivi come riportato nell’Allegato 1 del relativo Decreto. Il suddetto Allegato riportava la distribuzione regionale dei posti messi a concorso, individuando in n. 108 unità quelli disponibili per la Calabria.
– L’art. 19, comma 4 e 5 del DL n 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, fissava, per gli istituti comprensivi, a 1000 il numero minimo di alunni per acquisire l’autonomia, ridotto a 500 per le istituzioni collocate nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche. Inoltre, il comma 5 dello stesso articolo prevedeva, per gli istituti comprensivi costituiti con un numero di alunni inferiori a 500 unità (ridotto a 300 per le istituzioni ubicate nelle piccole isole, etc.) l’affidamento in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
– A breve distanza dall’approvazione della manovra di luglio (contenente la normativa sopra specificata), il Governo interveniva ancora una volta con la legge di stabilità per il triennio 2012-2014, approvata successivamente dal Parlamento. Con essa si modificava la previsione di cui al comma 5 dell’articolo 19, e si innalzava il limite minimo di alunni per istituzione scolastica (da 500 a 600 e da 300 a 400) sotto il quale non può essere previsto (in via esclusiva), oltre al posto di dirigente scolastico, il posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA). La previsione di modifica – sottolineava la relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità – trova “… giustificazione nella circostanza che il carico di lavoro del DSGA dipende in buona parte dalla dimensione della scuola e del relativo bilancio. Pertanto … le scuole sotto i 600 alunni ( 400 nei comuni montani, etc.) possono essere “accorpate” tra loro due a due, al fine dell’affidamento di un unico DSGA in condivisione”. L’innalzamento del parametro, fissato nella manovra di luglio, ha avuto come conseguenza la soppressione, in tutta Italia, di ulteriori 1331 posti di dirigente scolastico e di circa 1660 posti di direttore dei servizi amministrativi.
La normativa in esame rispondeva “a finalità di contenimento della spesa e al raggiungimento dell’obiettivo della stabilizzazione della finanza pubblica”, ma, oltre all’obiettivo dei risparmi, occorre pure, a nostro sommesso avviso, porsi quello della qualità di tutto il servizio scolastico.
Il provvedimento legislativo sopra indicato veniva calato dall’alto, cioè dal Governo centrale su territori regionali e istituti scolastici che sono dotati di autonomia. Ciò confligge con i ruoli derivati dalla riforma del Titolo V della Costituzione, art 117, che al punto n) assegna allo Stato centrale (MIUR) solo compiti in materia di “Norme generali sull’istruzione”. Se il provvedimento, poi, fosse stato solo di natura esclusivamente economica doveva, per legge, essere materia di confronto nella Conferenza Stato-Regioni, cosa che non è avvenuta. Naturalmente tutto ciò ha generato grossi problemi di applicazione sul territorio italiano, che presenta storie, situazioni orografiche e sociali notevolmente differenti.
A conferma delle censure formulate all’indomani dell’approvazione del provvedimento legislativo suddetto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 147/2012, depositata il 07/06/2012, ha dichiarato illegittimo l’articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 osservando che “è indubbio che la disposizione in esame incida direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 200 del 2009, n. 235 del 2010 e n. 92 del 2011), non può ricondursi nell’ambito delle norme generali sull’istruzione e va, invece, ricompresa nella competenza concorrente relativa all’istruzione; la sentenza n. 200 del 2009 rileva, in proposito, che il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche è «ambito che deve ritenersi di spettanza regionale». Ne consegue che, trattandosi di ambito di competenza concorrente, allo Stato spetta soltanto di determinare i principi fondamentali, e la norma in questione non può esserne espressione. L’aggregazione negli istituti comprensivi, unitamente alla fissazione della soglia rigida di 1.000 alunni, conduce al risultato di ridurre le strutture amministrative scolastiche ed il personale operante all’interno delle medesime, con evidenti obiettivi di risparmio; ma, in tal modo, essa si risolve in un intervento di dettaglio, da parte dello Stato, in una sfera che, viceversa, deve rimanere affidata alla competenza regionale.
– Con deliberazione n. 47 del 10 febbraio 2012 la Giunta regionale della Calabria, sulla base della suddetta normativa censurata dalla Corte costituzionale, ha approvato un piano di razionalizzazione e riorganizzazione delle rete scolastica, determinando, di fatto, la chiusura in Calabria di circa 100 scuole (da 508 si è passati a 407 istituzioni scolastiche), con la conseguente soppressione di circa 900 posti di lavoro tra dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici e personale amministrativo, con un coinvolgimento in primo luogo dei precari. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, diversi Comuni della Calabria hanno deliberato di revocare i precedenti provvedimenti in tema di dimensionamento scolastico chiedendo, nel contempo, agli enti sovracomunali di assumere le relative determinazioni che salvaguardino le istituzioni scolastiche.
– Le fasi concorsuali per il reclutamento dei nuovi dirigenti scolastici, in Calabria, si sono concluse decretando 98 vincitori a fronte dei 108 posti previsti dal Bando.
– In conseguenza del Piano di dimensionamento della rete scolastica approvato dalla Regione Calabria, tali 108 posti sembrano essersi volatilizzati, né, tantomeno, si prevede che essi possano materializzarsi nel triennio, arco temporale di validità della graduatoria. Ed infatti, stante la situazione di soprannumerarietà nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici dovuta agli effetti del dimensionamento della rete scolastica realizzata sul territorio calabrese, il M.I.U.R. ha già ufficialmente comunicato che nella Regione Calabria non si farà luogo ad alcuna nomina di Dirigente scolastico dalla graduatoria del concorso appena espletato (vedasi tabella ministeriale recante prospetto assunzioni di Dirigenti scolastici per l’A.S. 2012/2013, con l’indicazione di posti zero per la Calabria, qui allegata).
– Dall’approvazione della graduatoria del concorso a Dirigente scolastico in Calabria discende, secondo un orientamento giurisprudenziale, il diritto all’assunzione del partecipante collocato in posizione utile della stessa, cui corrisponde l’obbligo di adempimento dell’amministrazione assoggettato al regime di cui all’art 1218 c.c. anche con riferimento al diritto al risarcimento in caso di inadempimento (in tal senso si vedano Cass. S.U. 16 aprile 2007, n. 8951; Cass. 20 gennaio 2009, n. 1399; Cass. S.U. 4 novembre 2009, n. 23327). Ed ancora: “I candidati utilmente collocati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso (ed in Calabria lo sono tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale, n.d.r.), sono dichiarati vincitori e sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e tirocinio..” (art. 16 del Bando di Concorso). In ogni caso, si potrebbe ipotizzare, quantomeno, un diritto al risarcimento del danno a favore di quanti hanno superato il predetto concorso, anche in considerazione del fatto che costoro, se avessero preventivamente saputo che i posti messi a concorso sarebbero stati poi azzerati per effetto del piano di dimensionamento approvato in Calabria, avrebbero indirizzato la loro domanda di partecipazione al concorso in altre Regioni nelle quali – oggi – si è proceduto regolarmente all’assunzione dei vincitori del concorso stesso, per come previsto dal Bando. Ne deriva, allora, che, a differenza dei loro colleghi – regolarmente assunti – della Toscana, del Lazio e dell’Emilia Romagna (Regioni nelle quali il Piano di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche non ha avuto effetti devastanti come in Calabria), a parità di requisiti, ossia l’aver superato la selezione, i vincitori del Concorso in Calabria hanno visto svanire il risultato in vista del quale si sono duramente impegnati.
– Il Tar della Basilicata, con la sentenza n. 357 del 24 luglio 2012, ha dato ragione alla Provincia di Matera che aveva impugnato la delibera del Consiglio regionale della Basilicata di approvazione del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche nella Regione per l’anno scolastico 2011/12, limitatamente a quanto stabilito per le istituzioni scolastiche della Provincia. In particolare, la Provincia lamentava che la Regione avesse modificato, in sede di approvazione del Piano di dimensionamento, quanto in merito deliberato dalla medesima Provincia in sede di redazione e approvazione del Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica, esulando in tal modo dalle proprie competenze relative all’approvazione finale del piano regionale di dimensionamento e invadendo quelle dalla legge attribuite alla Provincia stessa e ai Comuni.
Premesso, infine, che il T.A.R. di Reggio Calabria, sulla scia della sopra citata sentenza n. 147/2012 della Corte Costituzionale, con sentenza n. 516 del 7 agosto 2012, ha esplicitato riguardo il dimensionamento fatto d’imperio dalla Regione Calabria, due principi:
1) il riconoscimento della sussistenza del diritto a ricorrere avverso tale dimensionamento scolastico anche da parte dei docenti e delle famiglie dei discenti; 2) gli atti deliberativi degli Organi politici che non giustificano in punto motivazionale il dato numerico imposto dalla legge dichiarata incostituzionale vanno annullati. In buona sostanza, la predetta sentenza del TAR di Reggio Calabria evidenzia che i provvedimenti di dimensionamento scolastico costituiscono espressione della potestà di autorganizzazione dell’Amministrazione regionale ed esplicano, sul piano fattuale, effetti specifici sia sugli alunni quali diretti fruitori del servizio scolastico, sia sui soggetti (personale docente e di amministrazione) che stabilmente operano nell’ambito della scuola, soggetti ai quali va pertanto riconosciuta una posizione peculiare da cui discende un interesse diretto concreto ed attuale all’eventuale impugnativa. “Per cui, la pronuncia di incostituzionalità (sentenza n. 147/2012 della Corte Costituzionale) ha fatto venire meno l’unico ed esclusivo referente normativo che sostiene i provvedimenti delle Amministrazioni resistenti, con la conseguenza che la censura principale del ricorso, ovvero il difetto assoluto di motivazione degli atti impugnati si rivela a questo punto fondata e da accogliersi” (così T.A.R. di R.C., Sent. n. 516 del 7 agosto 2012).
Tutto ciò premesso
si chiede
che l’Assessore alla Cultura, Istruzione e Ricerca della Regione Calabria, nella persona dell’On. Prof. Mario Caligiuri e gli Assessori provinciali delle 5 Province calabresi indicate in intestazione si adoperino fattivamente, per quanto di Loro competenza, al fine di rendere effettivo il diritto all’assunzione dei 98 vincitori del concorso a Dirigente scolastico nella Regione Calabria e dare esecuzione, così, alla previsione del Bando di concorso che ne prevede l’assunzione nell’arco del triennio di validità della graduatoria.
E ciò attraverso, in primis, la redazione di un nuovo piano di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche – da approvare verosimilmente entro novembre 2012 . Ed infatti non è tollerabile, oltre che neppure congruo e razionale, che su 407 Istituzioni scolastiche attualmente operanti in Calabria (da 508 esistenti ante dimensionamento) ben il 22% di esse vada a reggenza, ossia senza l’assegnazione di un Dirigente e di un Direttore dei servizi generali e amministrativi.
Si confida, pertanto, in un positivo esame della presente e si chiede un incontro al fine di illustrare più compiutamente i termini della questione qui sintetizzata.
Distinti ossequi.
f.to: i vincitori del concorso a D.S. nella Regione Calabria.
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