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Con riferimento al comunicato del Sindaco del Comune di Motta SG sulla balneabilità delle acque di Lazzaro, riportato in questi giorni dagli Organi di informazione, lo scrivente comitato, invocando il diritto di replica, ritiene dover esternare le proprie argomentazioni.
Preliminarmente si porta a conoscenza che la FOCE è il punto dove il fiume sfocia nel mare. Qui le acque dolci del fiume si uniscono con le acque salate del mare. In effetti in tale punto è preclusa per legge la balneazione, non solo per motivi igienici, ma anche di protezione civile, in quanto non si può escludere il verificarsi, anche in questo periodo, di eventi pluviometrici eccezionali.
Ma i cartelli in questione che proibiscono l’uso del tratto di mare e che devono far seguito all’emanazione di una motivata Ordinanza Sindacale, indicano il divieto di balneazione di un tratto di mare molto più esteso della foce ovvero 200 metri a destra e 200 metri a sinistra dei due torrenti.
L’Ordinanza sindacale, di cui non si è a conoscenza se è stata emessa, deve tra l’altro contenere le avvertenze in caso di trasgressione e la facoltà di ricorrere al TAR verso tale provvedimento. La stessa va trasmessa all’ufficio tecnico comunale e alle forze di polizia con incarico per l’esecuzione, nonché per eventuali provvedimenti sanzionatori in caso di inosservanza del dispositivo.
I cartelli di cui si parla sarebbero giuridicamente privi di efficacia poiché non soddisfano i requisiti di legge in quanto pur recando l’intestazione del Comune di Motta San Giovanni mancano del numero dell’Ordinanza Sindacale, del numero di protocollo del Registro delle pubblicazioni e soprattutto della firma del Sindaco o di altro funzionario comunale. Infatti, come è stato anche fatto notare allo scrivente da alcuni bagnanti, chiunque avrebbe potuto copiare tramite internet dal sito ufficiale del Comune lo stemma e l’intestazione dell’Ente comunale e provvedere alla collocazione dei cartelli. In realtà in quelle poche Ordinanze sindacali di divieto di balneazione emesse dal Comune di Motta SG i cartelli recavano tali dati (cfr Ordinanza nr. 25 del 22 luglio 2008 prot. 6275/2008 Reg. Pubbl. 312/2008 a firma il Sindaco Paolo Laganà).
Inoltre i cartelli, in numero adeguato andrebbero posizionati in modo ben visibile all’inizio del tratto di spiaggia interessato dal divieto e non a qualche metro dallo scarico fognario.
Per quanto riguarda invece l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria nr. 36/11 del 1.6.2011 essa ha carattere generale e riguarda la “Disciplina della sicurezza marittima della balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Reggio Calabria”, logicamente nella suddetta Ordinanza, tra l’altro, sono indicate le zone di mare riservate alla balneazione e quelle vietate tra quest’ultime la foce dei fiumi. Mentre la collocazione dei cartelli divieto di balneazione in questione (non sì è a conoscenza se è stata emessa l’ordinanza), messi a cura del Comune dovrebbero riguardare il divieto per motivi igienico sanitari, atteso che numerose volte l’ARPACAL ha certificato il superamento dei limiti tabellari degli scarichi fognari alla foce dei due torrenti. Per il torrente Oliveto il tratto interessato comprende 50 mt a nord della foce come indicato dalla stessa ARPACAL nella nota 257 del 12.7.2010 diretta al Comune di Motta SG, di conseguenza non risultando un esito favorevole emerso da successivi analisi nel tratto in questione perdura il divieto di balneazione, sebbene l’Amministrazione comunale non abbia provveduto lo scorso anno alla collocazione dei relativi cartelli indicanti il divieto di balneazione.
L’adozione di un provvedimento Sindacale, che vieti la balneazione, nel caso di non conformità di un campione rutinario di un punto idoneo è previsto dalla normativa vigente che addirittura prevede che se nella stagione balneare precedente sono stati effettuati campionamenti routinari in numero inferiore a quelli minimi previsti dalla normativa di settore, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Per i punti non idonei alla balneazione, per i quali è necessario adottare misure di miglioramento, fermo restando il divieto di balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate. In effetti, in assenza di interventi risolutori, come da sempre sostenuto da questo Comitato, ulteriori controlli sarebbero illogici e determinerebbero, quantomeno, un improprio utilizzo di denaro pubblico.
E superfluo ripetere che la balneazione è preclusa per legge alla foce dei torrenti ovvero esclusivamente in quello spazio limitato e tale spazio riteniamo non potrà essere esteso automaticamente “ope legis” a 200 metri a dx e 200 metri a sinistra dei torrenti (tale limite può variare) perché se fosse realmente così non si comprenderebbe come il Comune di Motta San Giovanni e le altre Istituzioni competenti abbiano potuto autorizzare la costruzione di strutture balneari ricadenti dentro tale fascia e la costruzione di un popoloso villaggio estivo realizzato a pochi metri dalla foce del torrente Oliveto sul confine con l’arenile marittimo e in prossimità di uno scarico fognario comunale (tra l’altro non autorizzato) esistente ancor prima della costruzione del villaggio.
In ogni modo visto che le acque del mare di Lazzaro sono state classificate eccellenti, non si ravvede la necessità di spendere 2 milioni e mezzo di euro per costruire un nuovo depuratore, e a questo punto dobbiamo dire che bene avrebbe fatto la Regione Calabria ad escludere il Comune di Motta San Giovanni dal piano operativo di interventi per il miglioramento delle acque marine costiere.
A noi sembra che in questo territorio piace giocare con la salute degli altri.
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