Questo post é stato letto 23320 volte!
Riceviamo e pubblichiamo:
Lo scorso 30 novembre si è tenuta presso il Comune di Motta San Giovanni la conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto definitivo del depuratore della contrata Oliveto di Lazzaro. Dalla documentazione in nostro possesso emerge che in tale sede si è registrato un fatto, a nostro avviso, grave e a dir poco paradossale, perché per la stessa opera sono stati presentati per l’approvazione due progetti, in altre parole: 1) Progetto definitivo adeguamento e potenziamento impianto depurazione in contrada “Oliveto” del Comune di Motta S.G. Ottimizzazione dei collettori fognari (dismissione impianto di depurazione “S. Vincenzo” e convogliamento reflui al nuovo impianto);2) Progetto definitivo realizzazione nuovo depuratore in contrada “Oliveto” del Comune di Motta San Giovanni.
Il progetto relativo alla costruzione del Nuovo depuratore non risulterebbe approvato dal consiglio comunale. Né rilasciato il parere dell’autorità di bacino regionale. Tale parere è stato richiesto da specifica Commissione presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio che nel 2003 ha esaminato il progetto relativo all’ adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione dell’Oliveto ed ha vincolato il parere Favorevole definitivo al rilascio di quello (PAI – Piano Assetto Idrogeologico) dell’Autorità di Bacino per la localizzazione dell’impianto.
Ricordiamo che il progetto relativo al Nuovo depuratore è stato inviato in data 28.10.2010 alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi dopo che era stata rilasciata l’Autorizzazione Regionale PAI, che riguardava, è bene ripeterlo e sottolinearlo, il progetto relativo all’adeguamento e potenziamento dell’impianto in questione, trasmesso agli stessi Enti dal Comune di Motta San Giovanni nel mese di maggio 2009 per il relativo parere.
Infatti nell’ autorizzazione rilasciata dalla Regione Calabria Autorità di Bacino Regionale del 20.7.2009 si legge in modo chiaro “ visto che l’intervento viene definito come opera pubblica essenziale e non “delocalizzabile” ai sensi della’art. 21 comma 2 g) delle norme di attuazione misure di salvaguardia allegate al PAI trattandosi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche …omissis si esprime parere favorevole per la costruzione dell’opera ricadente all’interno dell’area classificata a rischio d’esondazione R4 sul torrente Oliveto.
Benché la cristallina autorizzazione regionale facesse espressamente riferimento ad altra tipologia d’intervento, ovvero riguardava l’AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE delle opere pubbliche o d’interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, i tecnici intervenuti in conferenza di servizi si sono, senza alcuna esitazione, pronunciati all’unanimità favorevolmente sul nuovo progetto in questione subordinandolo a delle (leggere) prescrizioni da apportare in sede della redazione del progetto esecutivo.
Si deve aggiungere e sottolineare che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria Soprintendenza BB.AA,PP, Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia comunicava al Comune di Motta San Giovanni che al fine dell’espressione del parere di competenza era necessario della documentazione integrativa tra cui quella relativa alla legittimità dell’obsoleto impianto esistente sull’area oggetto dell’intervento.
A riguardo, il Comune di Motta S.G., con nota del 9.12.2010 riferiva che l’impianto è stato realizzato negli anni ottanta (dato non corrispondente al vero, si rileva che la costruzione risale a molti anni prima) e da una ricerca presso l’archivio comunale non è stato possibile accertare la presenza di tale documentazione. Lo stesso Ente affermava che il nuovo depuratore incide in modo marginale sull’area già occupata. A tal proposito si fa notare che al punto “2.1 STATO DI FATTO” della relazione descrittiva il progettista asserisce che il nuovo impianto dovrà realizzarsi nella stessa area.
E’ da rilevare inoltre che nella delibera nr.74/2005-allegato 2- è indicato l’intervento di adeguamento e potenziamento dell’impianto dell’Oliveto e appare abbastanza strano che nelle relazioni descrittive dei due progetti si afferma che con determina 154 del 27.2.2003 è stato affidato dal commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Calabria l’incarico di elaborare due proposte progettuali relative a “Lavori di potenziamento e ampliamento dell’impianto di depurazione in località Oliveto – ottimizzazione dei collettori fognari e “”Realizzazione di un nuovo depuratore in contrada “Oliveto” del Comune di Motta S.G .
Dalla succitata risposta appare evidente che l’impianto esistente è illegittimo. Tale ipotesi è avvalorata dalla nota del 28 ottobre 2009 del competente Ufficio provinciale settore 15, con la quale ci comunicava che non risulta rilasciata alcuna autorizzazione allo scarico al Comune di Motta San Giovanni. Sebbene la prefata Soprintendenza avesse ritenuto necessario accertare la legittimità dell’impianto, pur in mancanza del richiesto elemento di riscontro, rilasciava il proprio parere favorevole. Certo che se la problematica riguardasse un semplice cittadino la pratica sarebbe stata “De plano” rigettata.
Non si può certo pensare che in fase di approvazione del progetto i tecnici rappresentanti delle amministrazioni convenute non abbiano esaminato con la dovuta attenzione gli elaborati progettuali e la relativa autorizzazione regionale –PAI- o non abbiano riflettuto sulle certificazioni dei funzionari della protezione civile e dei Vigili del Fuoco circa la pericolosità del torrente Oliveto, o gli stessi funzionari abbiano potuto ignorare i riscontri chiari e precisi che quest’associazione aveva posto alla Loro attenzione. Infatti, per ultimo con istanza del 16 novembre 2010 richiamavamo l’attenzione anche delle Amministrazioni coinvolte alla conferenza dei servizi, sulla compatibilità della soluzione progettuale con le Norme di Attuazione PAI, ovvero, nell’ordine:
1.Le eccezioni e) e g) all’art.21 NTA PAI, non appaiono caratterizzare l’intervento contenuto nel progetto, in particolare non si configura il carattere di non delocalizzabilità dell’opera, tantomeno l’intervento può considerarsi inquadrabile come un intervento idraulico volto alla messa in sicurezza; 2. Il modello di analisi idraulica è esteso a un tratto d’asta limitato a poco più della parte in affiancamento alla strada e all’area dell’impianto e non comprende i viadotti della SS106 e della linea ferroviaria; 3.Nello studio idrologico idraulico non è fatto alcun cenno al tema del trasporto solido che in una fiumara come l’Oliveto è sicuramente un aspetto molto significativo della dinamica fluviale.
Per le opportune valutazioni tecniche si sottolineava inoltre che lo scavo al piede del versante previsto sia per la costruzione della strada che per la creazione dell’area di ampliamento dell’impianto, potrebbe vanificare la stabilità del versante.
Non vi sono più dubbi, qualora per qualcuno ce ne fossero stati. Si è in presenza di un nuovo Depuratore. Perciò ci si domanda se il finanziamento di 2.646.000,00 euro destinato all’adeguamento e potenziamento dell’impianto depurazione è ancora valido.
Quanto accaduto in sede di conferenza di servizi rafforza in noi il convincimento, come più volte segnalato a far data 2006, che sin dall’origine si è cercato di giocare sulla terminologia ovvero classificando le opere di nuova costruzione come opere di riqualificazione dell’impianto già esistente, probabilmente per ottenere le autorizzazioni che altrimenti non si sarebbe potuto rilasciare. Per raggiungere tal fine, a nostro avviso, si sarebbe così magistralmente creata una sottile linea di confine che soltanto una attenta e acuta osservazione poteva svelare l’inganno.
Infine, resta da evidenziare che si è omesso di convocare ai lavori della conferenza dei servizi anche organismi preposti alla cura di un interesse a tutela rafforzata, tra cui l’ASL territorialmente competente e l’A.R.P.A.Cal preposta a interessi di carattere ambientale, ciò potrebbe comportare l’annullamento del procedimento.
Quanto sopra esposto, unitamente alla documentazione in nostro possesso e un CD ROM contenente i due progetti sono stati sottoposti alle valutazione della Pubblica Amministrazione competente ai sensi dell’art. 10 della legge 7.8.1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.
Questo post é stato letto 23320 volte!