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Riceviamo e pubblichiamo:
“Verte intorno alle cosiddette “liste civetta” la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 298 del 2011 che interviene in merito al ricorso in appello n. 1357 del 2010 proposto da alcuni elettori della città siciliana di Ribera contro Comune, Consiglio comunale e la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Ribera, mettendo in luce come « non esiste alcuna norma dell’ordinamento, nazionale o isolano, che vieti la presentazione di liste civetta (…)
La presentazione di una lista è un atto giuridico la cui validità non poggia sulla meritevolezza delle relative motivazioni. Non a caso (…), gli organi preposti alla verifica dell’ammissibilità di una lista compiono un controllo formale ed estrinseco sulla documentazione di corredo (rispetto dei termini, completezza degli atti e delle modalità previste), ma non sono tenuti a valutare le ragioni che sorreggono la presentazione di una lista e un sindacato psicologico di questo tipo è precluso anche al giudice amministrativo».
Se si operasse diversamente, proseguono i giudici «si introdurrebbe, nella materia, un controllo giuridico del tutto arbitrario, poiché, per la sua intrinseca ed elevata discrezionalità, esso si porrebbe sicuramente in contrasto sia con il diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito a ogni cittadino, sia con il principio della libertà di scelta dell’elettore sia, più in generale, con l’espressione della sovranità in cui si concreta ogni manifestazione di voto del corpo elettorale».
«La presentazione di una lista civetta, ossia di una lista creata al fine di conseguire alcuni esiti della votazione in virtù del concreto atteggiarsi del metodo elettorale seguito» sottolinea la Corte «appartiene, insomma, all’area dell’irrilevante giuridico, giacché l’eventuale sanzione del tentativo di piegare i meccanismi elettorali allo scopo del raggiungimento di determinati esiti può manifestarsi soltanto sul piano politico e si concreta, in sostanza, nella “punizione” che, in termini di voti, può infliggere lo stesso corpo elettorale alla singola lista civetta o alla coalizione di partiti che se ne sia avvalsa». Pertanto «Non vi è quindi spazio alcuno per configurare un’elusione delle norme del diritto laddove l’ordinamento non preveda alcun divieto suscettibile di essere aggirato o di essere reso coercibile attraverso l’intervento, postumo, dell’autorità giudiziaria».”
Dr.Eduardo Lamberti-Castronuovo
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