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Al ministro dell’interno – Per sapere – Premesso che:
– la tutela della famiglia, assicurata e riconosciuta nei diversi ambiti in cui l’unione esprime i suoi valori, trova espresso riconoscimento anche all’interno delle unità produttive per le quali il “coniuge/genitore” impegna le proprie capacità professionali;
– molteplici sono le fonti legislative che regolamentano ed organizzano i rapporti tra le amministrazioni – datori di lavoro e dipendenti presso le quali costoro prestano l’attività lavorativa; la variegata produzione normativa contempera le diverse esigenze di cui le parti sono portatrici, con la particolare attenzione a quelle che fanno capo all’unità familiare ed al sereno svolgersi di rapporti etico – sociali (art. 29 Costituzione);
– la tutela della famiglia sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai rapporti di lavoro di diritto pubblico, è assicurata e riconosciuta dall’ampia legislazione attualmente in vigore;
– anche per il personale appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia esistono fonti normative perché lo stesso possa beneficiare, a richiesta, di un periodo di aggregazione presso altra sede idonea a contemperare l’esigenza di lavoro, con quella, non meno importante, della coltivazione dei rapporti familiari;
– l’applicazione delle regole poste a tutela della famiglia, nel mentre trova ampio riscontro nell’ambito delle Forze di Polizia caratterizzate da ordinamento e disciplina militare, di contro, non può dirsi riferita all’amministrazione della Polizia di Stato, al cui interno il diritto previsto ed assicurato dalla normativa vigente non trova adeguato riconoscimento:
Se non ritenga necessario far dare applicazione alle regole poste a tutela della famiglia anche da parte dell’Amministrazione della Polizia di Stato.
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