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Lavorava già al controllo del territorio, minacciava chi non pagava il pizzo e la magistratura minorile di RC sin dal 2010 allontanandolo dalla famiglia voleva sottrarlo alle logiche criminali.
L’emissione di provvedimenti ex artt. 330 e 333 cc. in favore di minori appartenenti a famiglie di mafia, sono assunti nel superiore loro interesse, quando un genitore aderendo ai canoni della criminalità, educa il figlio all’illegalità violando i suoi doveri genitoriali producendo così un grave pregiudizio minorile.
L’allontanamento del figlio di mafia è per Lui una possibilità a ricevere aiuto da educatori, psicologi, servizi e famiglie disponibili all’affido etero familiare per aiutarlo ad uscire dall’educazione mafiosa, dinnanzi a genitori inadeguati a dargli una sana crescita psicofisica.
E’ quindi un diritto primario del minore quello di poter acquisire quei valori civici che lo renderanno, raggiunta la maggiore età, un uomo libero dalla mentalità mafiosa.
E’ necessario che gli Enti locali provvedano quindi senza indugio a dar seguito alle disposizioni e l’Ente Regione disponga un fondo ad hoc per tali casi gravi.
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