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Riceviamo e pubblichiamo:
II Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria lo scorso 31 agosto si è pronunciato definitivamente sul ricorso (n° r.g. 191 del 2012 integrato da motivi aggiunti), proposto da C.E.A. Costruzioni s.r.l contro il Comune di Motta S.G. Il collegio giudicante accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di rigetto del permesso di costruire adottato nel 2012 dal Comune di Motta San Giovanni; – condanna l’Ente al risarcimento del danno subito dalla società ricorrente, quantificato in complessivi euro 16.400 (sedicimilaquattrocento), più il pagamento di complessivi Euro 2.000,00 (duemila),a favore della C.E.A. S.r.l. delle spese ed onorari del giudizio, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
In sintesi si può riassumere che il ricorso promosso dalla società C.E.A. S.r.l verte sull’illegittimità del silenzio serbato dal Comune in ordine ad un’istanza presentata nel 2008 e successivamente reiterata, fino all’ultima istanza/diffida del 24 gennaio 2012, preordinata ad ottenere il rinnovo di una precedente concessione edilizia per la coltivazione di una cava in località Sarto di Motta San Giovanni (RC), con autorizzazione alla relativa attività di estrazione di materiale lapideo.
Il comportamento silente dell’Ente comunale ha comportato notevoli danni economici alla società anche in termine di mancato guadagno. Dobbiamo rilevare che in questo particolare momento di crisi economica che sta costringendo tante aziende a chiudere è da irresponsabile l’atteggiamento inerte dell’Amministrazione comunale di fronte alle ripetute richieste della citata società tendenti ad ottenere le autorizzazioni per poter operare nella legalità. Sebbene l’azienda avesse fatto pervenire più volte agli uffici comunali tutta la documentazione integrativa richiesta, ha visto sospendere il proprio procedimento per ben due volte, con la motivazione ingiustificata di “carenza documentale”.
Nel mese di settembre 2012 il Tribunale amministrativo regionale accoglieva il ricorso presentato il 16 aprile 2012 dalla CEA Costruzioni S.r.l. poiché la sospensione del procedimento messa in atto dall’Amministrazione Comunale nei confronti della C.E.A Costruzioni aveva perso efficacia in quanto il procedimento stesso può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni e non può essere utilizzato in alcun modo dall’Amministrazione per eludere nella sostanza l’obbligo di conclusione del procedimento. In quell’occasione, il collegio ha inoltre dichiarato l’inammissibilità della costituzione del Comune nel giudizio, evidenziando come l’ente si fosse costituito, in maniera impropria, mediante delega al Segretario comunale quando nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di un avvocato.
Il Tribunale condannava il precitato Ente a provvedere sull’istanza della ditta e nominava per il caso di ulteriore inadempimento del Comune, il Commissario ad acta nella persona di un funzionario di Prefettura o di altra Pubblica Amministrazione da designarsi a cura del Sig. Prefetto di Reggio Calabria, con proprio atto formale.
Successivamente, in data 6 novembre 2012 il Comune rigettava il permesso di costruire adducendo artificiose, contraddittorie ed illogiche motivazioni. A fronte di tale incomprensibile decisione la C.E.A Costruzioni S.r.l. presentava ulteriore ricorso al TAR per motivi aggiunti. All’udienza pubblica del 19 giugno 2013, il TAR preliminarmente rilevava la tardività della costituzione in giudizio del Comune, annullava il provvedimento di rigetto del 6 novembre 2012 adottato dal Comune e condannava lo stesso al risarcimento dei danni a favore della C.E.A. Costruzioni S.r.l.
Venticinque pagine di sentenza di facile lettura e analisi che oltre a mettere a nudo le lacune dell’Amministrazione comunale confermano quanto sostenuto da questo comitato che in questo paese chi vuole operare nella legalità trova molte difficoltà.
A chi ha giovato tanta indifferenza o ostilità nei confronti di un’azienda del nostro territorio? A nessuno e soprattutto ai cittadini perché il risarcimento al quale il Comune dovrà ottemperare sarà effettuato con soldi pubblici. Ancora soldi pubblici! I soldi di tutti i cittadini che verranno prelevati dalle casse comunali per rispettare una vertenza giudiziaria che ben si poteva evitare. L’unica flebile quanto utopica speranza è che l’Amministrazione si rivalga sul responsabile di tale inadempienza, ossia il dipendente comunale che, in qualità di Responsabile del Procedimento, ha prodotto un simile danno ad un’Amministrazione che già versa in uno stato di morte apparente.
Vincenzo CREA
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