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Alle prime ore di stamane, al termine di una complessa attività investigativa, personale della Squadra Mobile e del Commissariato di Palmi (RC) hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nr. 6667/11 R.G.N.R.. D.D.A. nr. 6001/12 RG. Trib, e nr. 78/12 R.O.C.C., emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, Dott. Vincenzo PEDONE, su richiesta del Procuratore della Repubblica Aggiunto Dott. Michele PRESTIPINO GIARRITTA e del Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Giovanni MUSARO’ della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, nei confronti di CROCITTA Roberto nato a Palmi (RC) il 20.09.1971, consulente tecnico per la difesa in alcuni dei più importanti processi instaurati, negli ultimi anni, nei confronti di consorterie della ‘ndrangheta calabrese.
L’attività d’indagine esperita da questa Squadra Mobile e dal Commissariato distaccato di P.S. di Palmi, con il coordinamento della locale Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti della cosca GALLICO – al termine della quale è scaturita l’operazione di polizia giudiziaria comunemente nota come “Operazione Cosa Mia” – aveva permesso di acclarare la penale responsabilità del CROCITTA Roberto, consulente specializzato nell’ascolto e nella trascrizione di conversazioni telefoniche ed ambientali che vanta una competenza di lungo corso e un rapporto di collaborazione quasi ventennale con il Tribunale di Palmi.
Dall’attività di indagine è emerso, in modo incontestabile, che il CROCITTA, quale consulente di parte, ha posto la sua qualificata esperienza “a disposizione della ‘ndrangheta” operante nel c.d. mandamento tirrenico, redigendo sistematicamente consulenze false al chiaro fine di aiutare il “mafioso di turno” (e l’organizzazione nel suo complesso) ad eludere le investigazioni dell’Autorità.
Proprio l’esperienza maturata in tanti anni ha insegnato al CROCITTA che spesso alcuni passaggi delle conversazioni tra presenti registrate dalla Polizia Giudiziaria potevano non essere particolarmente chiari, per molteplici ragioni (cattiva qualità della microspia, cautele adottate dai conversanti, rumori di fondo, etc.) e, pertanto, potevano offrire lo spazio a trascrizioni aventi un contenuto diverso rispetto a quelle eseguite dagli organi inquirenti.
Il modus operandi utilizzato dal CROCITTA e svelato dagli Uffici procedenti era particolarmente raffinato ed iniziava con la “scelta” dei passaggi della conversazione che potevano concedere qualche spazio ad una diversa valutazione, individuando successivamente, all’interno di quei passaggi, “le battute-chiave” dei dialoganti che danneggiavano, in modo particolare, la posizione dell’indagato che risultava essere, in tutti i casi, il soggetto che aveva conferito l’incarico.
A quel punto il consulente operava una trascrizione diversa facendo affidamento sul fatto che, se in futuro ne fosse stata dimostrata la falsità, si sarebbe potuto giustificare che si trattava di “valutazioni”, essendo ben difficile provare che il consulente avesse trascritto dolosamente il falso.
Le indagini svoltesi, pertanto, nel delicatissimo contesto di processi di mafia nei quali le intercettazioni telefoniche e, soprattutto, ambientali costituiscono da tempo uno dei principali strumenti investigativi hanno permesso di documentare che per la ‘ndrangheta aveva assunto notevole importanza il poter fare affidamento su un soggetto di riconosciuta competenza e accreditato all’interno del Tribunale di Palmi, quale CROCITTA Roberto, il quale per poche centinaia di euro era disposto a redigere relazioni di consulenza nelle quali attestare falsamente che la trascrizione della P.G. era inesatta.
Tale assunto è comprovato dall’analisi delle consulenze effettuate dal CROCITTA in un arco temporale di circa cinque mesi e redatte nell’interesse di soggetti appartenenti a tre fra le più temibili cosche dell’articolazione territoriale della ‘ndrangheta operante nel mandamento tirrenico: i GALLICO (consulenza redatta nell’interesse dell’indagato DINARO Antonio), i PESCE (consulenza redatta nell’interesse dell’indagato PESCE Francesco, cl. 87) ed i BELLOCCO (consulenza redatta nell’interesse dell’indagato BELLOCCO Domenico, cl. 87).
Le tre consulenze presentano varie analogie poiché i soggetti nell’interesse dei quali venivano redatte (DINARO Antonio, PESCE Francesco cl. 87, BELLOCCO Domenico, cl. 87) erano tutti detenuti in forza di provvedimenti che si fondavano sulle conversazioni oggetto di consulenza ed, inoltre, le trascrizioni del CROCITTA erano oggettivamente false ovvero non conformi alle rispettive “tracce audio” oggetto di incarico e, comunque, riguardavano passaggi di fondamentale importanza, nell’interesse dell’indagato, quali elementi individualizzanti univoci a carico dello stesso e del suo inserimento nella cosca mafiosa.
Pertanto il locale G.i.p., su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha accolto integralmente le investigazioni di questa Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Palmi, ha contestato al consulente tecnico CROCITTA le seguenti imputazioni:
A) artt. 378 cpv. c.p., 7 L. 203/91 perché, nominato consulente tecnico dalla difesa di DINARO Antonio – soggetto, quest’ultimo, tratto in arresto in esecuzione di o.c.c. emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 25.05.10 (c.d. operazione “Cosa Mia”), per aver fatto parte della associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta nella sua articolazione operante in Palmi e territori limitrofi, nota come cosca GALLICO – , aiutava il DINARO ad eludere le investigazioni dell’Autorità, in particolare redigendo una relazione di trascrizione nella quale attestava falsamente, con la consapevolezza della falsità, che nel corso del colloquio fra i fratelli OTTINA’ Rocco Giovanni e OTTINA’ Francesco, registrato presso la casa circondariale di Carinola in data 16.01.07, veniva pronunciata la frase “Rocco Giovanni dice di aver mandato un messaggio a Rocco tramite Totò di Palmi” e non quella, riportata nella citata o.c.c., “Rocco Giovanni dice di aver mandato un messaggio a Rocco tramite Totò DINARO”.
Relazione tecnica che veniva allegata ad un’istanza di scarcerazione presentata dalla difesa del DINARO al G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 9.11.10.
Con l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 378 c.p., in quanto all’epoca dei fatti DINARO Antonio era indagato anche per il delitto p. e p. dall’art. 416 bis c.p.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l’attività dell’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta, nella sua articolazione territoriale operante in Palmi e comuni limitrofi nota come “cosca GALLICO”.
Accertato in Reggio Calabria il 9.11.10
B) artt. 378 cpv. c.p., 7 L. 203/91 perché, nominato consulente tecnico dalla difesa di BELLOCCO Domenico, cl. 87 – soggetto, quest’ultimo, tratto in arresto in esecuzione di o.c.c. emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 14.09.10 (c.d. operazione “il Crimine”) per aver fatto parte della associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta nella sua articolazione operante in Rosarno e comuni limitrofi, nota come c.d. “Società di Rosarno” -, aiutava il BELLOCCO ad eludere le investigazioni dell’Autorità, in particolare redigendo una relazione di trascrizione nella quale attestava falsamente, con la consapevolezza della falsità, che, nel corso della conversazione tra presenti captata in data 8.08.09 all’interno dell’autovettura Opel Astra tg AN790DG (R.I.T. 1133/09 progr. nr. 838), MARASCO Michele, alla domanda di OPPEDISANO Domenico (“Michele BELLOCCO?”), avesse risposto semplicemente “e…”, omettendo di riportare una parte della risposta, precisamente la parola “BELLOCCO”.
Relazione tecnica che veniva allegata ad una memoria presentata dalla difesa del BELLOCCO davanti al Tribunale della Libertà nel corso dell’udienza del 10.11.10.
Con l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 378 c.p., in quanto all’epoca dei fatti BELLOCCO Domenico, cl. 87, era indagato per il delitto p. e p. dall’art. 416 bis c.p..
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l’attività della associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta, nella sua articolazione territoriale operante in Rosarno e comuni limitrofi nota come “Società di Rosarno”, all’interno della quale operava la cosca BELLOCCO.
Accertato in Reggio Calabria il 10.11.10
C) artt. 378 cpv. c.p., 7 L. 203/91 perché, nominato consulente tecnico dalla difesa di PESCE Francesco, cl. 87, – soggetto, quest’ultimo, tratto in arresto in esecuzione di o.c.c. emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 21.05.10 (c.d. operazione “All Inside”) per aver fatto parte della associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta nella sua articolazione operante in Rosarno e comuni limitrofi, nota come “cosca PESCE”-, aiutava il PESCE ad eludere le investigazioni dell’Autorità, in particolare redigendo una relazione di trascrizione nella quale attestava falsamente, con la consapevolezza della falsità, che nel corso del colloquio fra il detenuto PESCE Francesco, cl. 84, ed i familiari (fra i quali vi era PESCE Francesco, cl. 87), registrato presso la casa circondariale di Palmi in data 10.11.06, PESCE Francesco, cl. 87, aveva pronunciato la frase “li prendevano tutti e due in una volta…” (in luogo di quella riportata nell’o.c.c. del 21.05.10: “li prendevamo tutti e due in una volta…”) e omettendo di riportare i nomi di “Vincenzo e Ciccio”, pronunciati da PESCE Francesco, cl. 87, per indicare ASCONE Vincenzo e ASCONE Francesco, in particolare scrivendo “incomprensibile” invece di “Vincenzo e Ciccio”.
Relazione tecnica che veniva allegata ad una memoria presentata dalla difesa del PESCE davanti al Tribunale della Libertà nel corso dell’udienza del 11.06.10.
Con l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 378 c.p., in quanto all’epoca dei fatti PESCE Francesco, cl. 87, era indagato anche per il delitto p. e p. dall’art. 416 bis c.p.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l’attività dell’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta, nella sua articolazione territoriale operante in Rosarno e comuni limitrofi nota come “cosca PESCE”.
Accertato in Reggio Calabria il 11.06.10
L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Palmi (RC) a disposizione dell’Autorità giudiziaria.
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