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Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, presieduto dal dott. Filippo Leonardo e con a latere i giudici Fabiani e Maria Cecilia Vitolla, ha parzialmente accolto il riesame proposto dall’avvocato Antonino Napoli nell’interesse di Rosa Zagari, la compagna del latitante Ernesto Fazzalari, arrestata – perché trovata in sua compagnia all’atto del suo arresto – ed accusata di procurata inosservanza pena, detenzione di arma con matricola abrasa e ricettazione.
La difesa, in sede di riesame, aveva eccepito l’inammissibilità dell’ordinanza di custodia cautelare emessa, alle ore 1:30 del 29.06.2016, dal GIP presso il Tribunale di Palmi, dott. Paolo Ramondino, in seguito alla richiesta avanzata dal P.M. alle ore 23,30 del 28.06.2016.
Orbene, poiché il verbale di arresto veniva depositato presso la Procura della Repubblica di Palmi in data 28.06.2016, alle ore 21:24, oltre le 24 ore dall’arresto, il P.M. disponeva che l’arrestata fosse posta immediatamente in libertà.
Contemporaneamente, tuttavia, il P.M. chiedeva, alle ore 23:30, al GIP di emettere, nei confronti della Zagari, un’ordinanza di custodia cautelare.
Pertanto, a Rosa Zagari veniva notificato il decreto di scarcerazione e, contemporaneamente, l’ordinanza di custodia cautelare il carcere emessa nei suoi confronti che la obbligava a rimanere in carcere.
L’eccezione di inammissibilità dell’ordinanza, sollevata dalla difesa, si basava sulla intempestività del deposito degli atti presso la segreteria della Procura della Repubblica, da parte della polizia giudiziaria, e della successiva richiesta di applicazione della misura cautelare del P.M. depositata, presso la cancelleria del GIP di Palmi, in orario in cui gli uffici erano chiusi al pubblico e, quindi, anche per la PG e per il P.M..
Nel merito la difesa aveva evidenziato che era emerso, dagli atti di causa, che la pistola e le munizioni, che erano state rinvenute in occasione dell’arresto di Fazzalari, si trovavano all’interno di un marsupio di colore nero, chiuso, posto su un frigorifero sito in una stanza, diversa da quella ove si trovavano i due, adibita per eventuali ospiti e che, in altro procedimento, i reati di detenzione dell’arma clandestina e la ricettazione erano stati contestati al solo Ernesto Fazzalari e non in concorso con la compagna.
Relativamente al contestato reato di procurata inosservanza, infine, la difesa aveva sostenuto che la Zagari non ha compiuto alcuna attività volontaria e specificamente diretta ad eludere l’esecuzione della pena.
Il T.d.L., ritenendo in parte fondate le argomentazioni dell’avvocato Antonino Napoli, annullato l’ordinanza limitatamente ai reati di detenzione e ricettazione della pistola ed ha riformato nel resto l’ordinanza impugnata sostituendo, nei confronti di Rosa Zagari, misura della custodia in carcere in corso di esecuzione con quella degli arresti domiciliari.
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