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Nico D’Ascola, candidato a presidente della Regione Calabria per Alternativa Popolare, il raggruppamento che vede insieme Ncd e Udc alle prossime elezioni regionali, è intervenuto sul caso Cucchi: “A parte le considerazioni oggettive e soprattutto, il massimo rispetto nei confronti della persona deceduta, della famiglia che vuole la verità – ha dichiarato il senatore – su questa vicenda si inseriscono delle valutazioni che in punto di diritto risultano poco credibili. Lo Stato avrebbe dovuto in qualche modo funzionare quale posizione di garanzia nell’evitare quello che poi, si è verificato. La Corte D’Appello ha dichiarato che non c’erano prove sufficienti ad affermare il giudizio di responsabilità, un’ affermazione che deve essere rispettata. Dobbiamo, pertanto, aspettare la sentenza di assoluzione per valutare le ragioni della Corte D’Appello di Roma nel giungere ad una conclusione, comunque da rispettare, ma che ha sollevato obiezioni da parte della famiglia e dell’opinione pubblica che giustamente aspetta una risposta in termini di certezza”. Sull’iter processuale, Nico D’Ascola ha evidenziato: “La vicenda si è conclusa sostanzialmente con un nulla di fatto e l’impossibilità di accertare le responsabilità. Un caso che merita la riapertura delle indagini. Tuttavia in questo contesto che non può essere solo argomentativo, in maniera tale da dare sfogo alle diverse esigenze, perchè deve essere un contesto regolato dal diritto, c’è da fare tutta una serie di osservazioni. Intanto, visto che c’è una sentenza di assoluzione in appello e un già previsto grado di ricorso per Cassazione, c’è da osservare che le nuove indagini ammesso che giungano all’ammissione di nuovi elementi probatori, certamente non sarebbero utilizzabili davanti al ricorso per Cassazione. La Corte di Cassazione non potrebbe essere investita dall’esistenza di nuovi elementi di prova a carico dei soggetti assolti dalla Corte d’Appello di Roma, perché il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità. Potrebbe la Corte di Cassazione muoversi nell’ambito delle valutazioni degli elementi acquisiti dal giudice di primo grado e oggetto della sentenza della Corte d’Appello, non potrebbe oggettivamente in alcuna considerazione, non per difetto di volontà, quanto per la struttura del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, ammettere elementi nuovi che fossero acquisti nel corso di indagini scaturite dopo la sentenza di assoluzione in Corte d’Appello. Se la Corte di Cassazione annullasse con rinvio la sentenza di assoluzione, sia pure con qualche forzatura, si potrebbe chiedere la riapertura del dibattimento e consentire che nel giudizio di rinvio, entrino prove eventualmente acquisite. Se queste prove riguardassero la responsabilità di altri, ossia intendendosi per altri soggetti diversi da quelli già giudicati, si darebbe luogo ad un altro giudizio. Nel caso in cui l’acquisizione di elementi di prova riguardasse soggetti già giudicati e definitivamente assolti, nel caso in cui la Corte di Cassazione rigettasse i motivi di ricorso eventualmente proposti dalla pubblica accusa, ovvero dalle parti civili, è chiaro che una sentenza definitiva di assoluzione nei confronti dei soggetti già giudicati determinerebbe la preclusione, rispetto all’intervento anche successivo di nuovi elementi di prova. Nel nostro sistema processuale la revisione è possibile soltanto nei confronti di sentenze penali di condanna, mai nei confronti di sentenze penali di assoluzione”.
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