TOP MENU
CALABRIA IN CIFRE
ITINERARI & TURISMO
GUARDA DOVE SIAMO
LOCALITA'
CASTELLI
CUCINA CALABRESE
MUSEI & ARCHEOLOGIA
MANIFESTAZIONI & EVENTI
NOTIZIE & STAMPA
FOTO
TARANTELLE
DETTI CALABRESI
CULTURA CALABRESE
LINK
CONTATTACI
PUBBLICIZZATI
SEGNALACI UN EVENTO
MANDACI DEI CONSIGLI
LEGGI LA POSTA
AZIENDE
AGRICOLTURA
NEWS DAL MONDO AGRICOLO
BERGAMOTTO
PREZZIARIO REGIONALE
GUIDE L'AGRICOLTURA
PRODOTTI TIPICI
SPORT
NEWS DALLO SPORT
FC MELITESE
RADIO CALABRESI
RADIO STUDIO 95
RADIO MELITO
RADIO TURING 104
RADIO VENERE
STADIO RADIO
GOCHI FREE
TUTTI I GIOCHI DA SCARICARE
GIOCHI FLASH ON LINE
GDR L'ISOLA DEI VIAGGI
TOP FREEWARE
PROGRAMMI FREE
SFONDI PC
SUONERIE CEL FREE
MANUALI
UTILITA'&OPPORTUNITA'
CURRICULUM ON LINE
UNIVESITA' CALABRESI
VARIO
NORME DI PRIMO SOCCORSO
BARZELLETTE
ALLEGATI ALLE MAIL
AFORISMI
FRASI X OGNI OCCASIONE
CARTINE STRADALI
DISEGNI DA COLORARE
PREGHIERE
RUBRICHE NAZIONALI
A COME AMBIENTE
NOTIZIE DAL GOVERNO
GUIDA ALLA NORMATIVA FISCALE
 
HOME
 

PROVVEDIMENTI COMUNALI DI AUMENTO DEL CANONE DELL’ACQUA POTABILE

La sentenza


Segnaliamo un’interessante sentenza del Giudice di Pace di Calabritto (AV), la n. 54 del 2005, in materia di aumento del canone dell’acqua potabile disposto dal Comune.

Il giudice ha affermato, in primo luogo, come la Suprema Corte sia costante (Cass. Civ. S.U. n. 10383/93, n. 10383/99; n. 402/99) “nel ribadire che la controversia promossa dal privato, utente di acqua pubblica, nei confronti del Comune, al fine di contestare la debenza del canone di fornitura d’acqua potabile - ove le questioni sulla validità ed operatività di atti amministrativi in materia tariffaria siano state sollevate, non in via principale per conseguire una pronuncia di annullamento, ma in via meramente incidentale, senza quindi interferire sul "petitum" sostanziale in relazione al quale va determinata la giurisdizione - è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a posizione di dare ed avere, aventi natura di diritto soggettivo, discendenti da un contratto di somministrazione stipulato su basi paritetiche”.

Nel caso concreto, infatti, non risultava essere stato impugnato il provvedimento generale di determinazione delle tariffe, ma il provvedimento concreto, che sulla base del primo aveva imposto all’attore una certa prestazione e con ciò ledendo una evidente posizione di diritto soggettivo.


Origine negoziale del canone


Tanto premesso, il Giudice ha ricordato “che la Suprema Corte, in tema di canone per l’erogazione dell’acqua potabile, ha ripetutamente affermato che il corrispondente credito del Comune non trova titolo nella potestà impositiva, che la fornitura di acqua ha origine negoziale e che la natura di corrispettivo contrattuale non viene meno per il fatto che il relativo ammontare sia soggetto, oltre alle clausole del relativo rapporto di utenza, alle regole generali fissate da norme di legge e di regolamento nonché da provvedimenti amministrativi in tema di predisposizione delle tariffe, trattandosi di situazione compatibile con il carattere privatistico del rapporto”.


La determinazione del prezzo dell’acqua


Infine, il Giudice ha ricordato che il prezzo dell’acqua non è libero ma sottoposto a controllo da parte del CIPE (provvedimento CIP 26/75; art. 13 L. 36/94, art. 2, comma 3, del d.l. 79/95 e comma 29 dell’art. 31 della legge 448/98, delibera CIPE n. 52/2001, n. 120/2001 e n. 131/2002), con l’evidente scopo di calmierare gli incrementi annuali del servizio entro un tetto compatibile con l’inflazione programmata. In tale contesto vengono di regola consentiti incrementi ulteriori solo in presenza di due condizioni (alternative): stato strutturale deficitario dell’ente locale; dimostrazione di effettuazione di investimenti di miglioramento degli impianti. Conseguentemente, i provvedimenti variativi delle tariffe (o canone), disponenti un aumento esagerato e al di fuori dei limiti fissati, “vanno senz’altro ritenuti illegittimi perché, in difformità da quanto disposto dalla suindicata normativa e dalla delibera CIPE 131/02, hanno imposto aumenti oltre i limiti fissati dalla norma, non sono mai stati trasmessi alla Camera di Commercio e, pertanto, non ne hanno mai potuto conseguire la prescritta approvazione né, tantomeno, sono mai stati pubblicati sul bollettino ufficiale regionale”.

Nella sentenza, tra l’altro, viene ribadito che “i Comuni, nella gestione del servizio di distribuzione dell’acqua potabile non possono determinare il canone –che ha natura di corrispettivo del servizio reso – sulla base di consumi presuntivi, in quanto possono richiedere il pagamento solo per l’acqua effettivamente erogata” (Tribunale Napoli, 21 settembre 2001, in Giurisprudenza Napoletana 2002, 93) e che “il prezzo della fornitura deve infatti essere commisurato all’effettivo consumo e non può essere fissato secondo criteri meramente presuntivi che prescindano totalmente dalla situazione reale e si appalesino, pertanto, illogici” (Giudice di Pace di Castellamare del Golfo del 16.07.2004).


Dott. Mario Petrulli

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME
 
Grazie a tutti quelli che fino ad oggi hanno visitato il sito ed hanno dato buoni  consigli per l'ampliamento ed il miglioramento del servizio !
Nta Calabria Copyright © 2001 (ntacalabria) Tutti i diritti riservati